Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24613 - pubb. 09/12/2020

Regolamento di competenza: la parte è tenuta a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, ma anche a riprodurli nel ricorso indicando in quale sede processuale siano stati prodotti

Cassazione civile, sez. VI, 19 Ottobre 2020, n. 22682. Pres. Scaldaferri. Est. Clotilde Parise.


Regolamento necessario di competenza - Osservanza dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Fattispecie



Il regolamento di competenza è di norma configurato come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, dovendo contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 c.p.c., salvo che l'art. 47 c.p.c. non disponga diversamente, sicchè ai sensi del n. 6) del detto art. 366 c.p.c. la parte è tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso indicando in quale sede processuale siano stati prodotti. (Principio enunciato dalla S.C. in una fattispecie nella quale il ricorrente, nel lamentare l'insussistenza della litispendenza tra due cause, ha omesso di riportare nel ricorso per regolamento il contenuto della sua domanda che sarebbe stata diversa rispetto a quella formulata dall'altra parte). (massima ufficiale)


 


Motivi

Con ricorso ex artt. 330 e 333 c.c., depositato il 28-8-2018 *, madre della minore *, chiedeva disporsi in via d'urgenza provvedimenti diretti a sottrarre la figlia al pregiudizio conseguente alla condotta del padre ed in particolare chiedeva l'affido esclusivo della figlia alla madre presso il suo attuale domicilio di (*), la regolamentazione della frequentazione paterna con modalità idonee a stabilire rapporti genitoriali "positivi" e la determinazione in via provvisoria del contributo di mantenimento a carico del padre *.

Con ordinanza depositata il 20 giugno 2019 e notificata in data 8 luglio 2019 il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna ha dichiarato la litispendenza tra il procedimento pendente avanti allo stesso Tribunale e quello pendente avanti al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta su ricorso depositato da * in data 8 agosto 2018, nonchè ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo. Il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna ha rilevato che: (i) tra le stesse parti pendeva identica causa davanti al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, instaurato su ricorso del padre in data anteriore; (ii) entrambi i genitori, nei rispettivi ricorsi, chiedevano la regolamentazione delle condizioni di affido della minore, collocazione e frequentazione del genitore non collocatario/affidatario a seguito del trasferimento unilaterale da (*) a (*) della residenza della minore effettuato dalla madre il 29-6-2018; (iii) l'eccezione di litispendenza sollevata dal R. era fondata, stante l'identità delle cause pendenti, valutata in base ai criteri di identificazione delle azioni, e considerato che, in base al criterio della prevenzione, al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, adito successivamente, era precluso l'esame sia dell'eccezione di incompetenza territoriale, sia del merito.

* propone ricorso per regolamento di competenza avverso la suindicata ordinanza affidato a due motivi di ricorso illustrati anche con memoria, a cui resiste con controricorso *.

Il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza proposta da * e per la conferma dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo, la ricorrente, in ordine all'incompetenza del Tribunale adito a favore di quello di Caltanissetta, adduce che risulta dimostrato il serio intento della madre di trasferire stabilmente la sua dimora in (*), dovendo attribuirsi rilievo, in base alla giurisprudenza di questa Corte che richiama, al luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore al momento della proposizione della domanda.

Con il secondo motivo deduce l'insussistenza della litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., in quanto assume di aver chiesto l'applicazione degli artt. 330 e 333 c.c. (decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli-condotta del genitore pregiudizievole), riporta le conclusioni rassegnate nel ricorso proposto al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna ed afferma che, invece, la domanda del padre era rubricata ai sensi del solo art. 333 c.c., sicchè non ricorre l'identità di domande. Rileva di aver presentato una specifica richiesta di decadenza ai sensi dell'art. 330 c.c., suffragata, a suo avviso, da una serie di elementi fattuali e documentali.

Il primo motivo è inammissibile perchè non ha attinenza al decisum, atteso che il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna non ha emesso alcuna statuizione sull'incompetenza territoriale ed ha espressamente precisato di non potersi pronunciare sul punto, stante la natura assorbente della questione di litispendenza rispetto all'altro procedimento, pendente avanti il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, instaurato in data anteriore.

In ordine all'insussistenza della litispendenza, la ricorrente, nel sostenere, con il secondo motivo, la diversità delle domande proposte nei due giudizi, afferma di aver chiesto espressamente la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. Tuttavia, non c'è richiesta in tal senso nelle conclusioni, rassegnate nel giudizio di merito, che sono trascritte nel ricorso per regolamento di competenza, nè la ricorrente riporta nel medesimo ricorso il testo della domanda di primo grado nella parte in cui, secondo quanto sostiene, avrebbe formulato la suddetta richiesta.

Il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione trova applicazione anche in ipotesi di ricorso per regolamento di competenza, che si configura come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza (Cass. n. 16134/2015).

In conclusione, l'istanza di regolamento di competenza deve essere dichiarata inammissibile.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Il Collegio non ravvisa sussistente, nella specie, l'abuso processuale con connotazioni idonee a giustificare la condanna sanzionatoria della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3.

Non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter, rilevato che dagli atti il processo risulta esente.

 

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile l'istanza di regolamento di competenza e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente riportati nell'ordinanza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020.