Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24994 - pubb. 13/03/2021

Sovraindebitamento: sull'accesso del socio illimitatamente responsabile alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012

Tribunale Lecco, 05 Gennaio 2021. Est. Tota.


Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio - Accesso alla procedura - Socio illimitatamente responsabile - Ammissibilità



L’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio regolata dalla l. 3/2012 non è precluso dalla circostanza che l’istante riveste la qualità di socio accomandatario di una società in accomandita semplice, considerato che la legge espressamente riconosce al socio illimitatamente responsabile che in via autonoma rivesta anche la qualifica di imprenditore commerciale, la possibilità di accedere alla liquidazione concorsuale del proprio patrimonio indipendentemente dalla liquidazione concorsuale della società (art. 2288 c.c.) e che sotto tale profilo appare dunque inconferente l’obiezione secondo cui in tal caso sarebbe elusa l’applicazione dell’art. 147 L.F. o sarebbero ingiustamente pregiudicate la probabilità di soddisfacimento dei creditori sociali rispetto ai creditori personali del socio.

Tenuto conto che l’art. 6 l. 3/2012 prevede ora espressamente che per “consumatore” si intende “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile per i debiti estranei a quelli sociali”, e che dunque tale disposizione ammette la facoltà del socio illimitatamente responsabile di presentare un “piano del consumatore” per la ristrutturazione dei debiti extrasociali, a fortiori deve ritenersi che il socio ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio patrimonio per risolvere una situazione di sovraindebitamento personale (in senso favorevole all’ammissibilità della liquidazione del socio, cfr. Trib. Roma, 29 aprile 2019).

[n.d.r.]
La decisione si segnala perché affronta in termini generali il problema dell’ammissibilità dell’accesso del socio illimitatamente responsabile alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012; fattispecie in cui, peraltro, il ricorrente è socio accomandatario di s.a.s. dichiarata non fallibile. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

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Il testo integrale


Il commento, di Astorre Mancini.


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