Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25350 - pubb. 27/05/2021

Pegno rotativo: il valore economico della cosa inizialmente presa in garanzia funge da limite invalicabile per le future sostituzioni

Cassazione civile, sez. VI, 13 Maggio 2021, n. 12733. Pres. Valitutti. Est. Dolmetta.


Pegno – Pegno rotativo – Requisiti per la prelazione ex art. 2787 cod. civ. – Specificazione

Pegno – Pegno rotativo – Requisiti per la prelazione ex art. 2787 cod. civ. – Mancato rispetto – Conseguenze



Alla riconosciuta utilizzabilità del patto destinato a consentire una fisiologica sostituzione della res gravata dalla garanzia del pegno fa riscontro l’indicazione che il valore economico della cosa inizialmente presa in garanzia funge da limite invalicabile per le future sostituzioni della cosa stessa. In via correlata, la previsione della sufficiente indicazione della cosa di cui all’art. 2787, comma 3, cod. civ. va interpretata nel senso di sufficiente indicazione del valore economico della cosa.

Nel caso di pegno rotativo, la mancata previsione del limite di valore per la sostituzione del bene gravato dalla garanzia non determina la nullità del relativo patto. Implica, invece, l’inidoneità di questo a produrre gli effetti della continuità e unitarietà del rapporto di pegno. Con la conseguenza che le sostituzioni della cosa, che vengono a verificarsi, portano alla formazione di pegni distinti e dunque nuovi. (massima ufficiale)


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