Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25713 - pubb. 23/07/2021

Tassazione del trust autodichiarato solo se vi è effettivo trasferimento di ricchezza

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 14 Giugno 2021, n. 16688. Pres. Zoso. Est. Martorelli.


Successioni e donazioni – Imposta – Trust – Autodichiarato – Effettivo trasferimento di ricchezza



La ratio legis dell'art. 2, comma 47 ss., dl. n. 262 cit. va ravvisata nella volontà di evitare che un'interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni, disciplinata mediante richiamo al già abrogato d.lgs. n. 346 cit., possa dar luogo alla esenzione da imposizione in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari, quando gli stessi siano stati contemporaneamente assoggettati a vincoli di destinazione; tale interpretazione, peraltro, è conforme al principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. realizzandosi il presupposto impositivo in capo al contribuente solo al momento della acquisizione di ricchezza.

Ed è stato riconosciuto che tra gli atti di "costituzione di vincoli di destinazione" di cui all'art. 2, comma 47, cit. rientra anche il trust. Dunque è stato affermato che la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

Conseguentemente è stato ritenuto che nel caso di trust cd. autodichiarato, ove disponente e trustee coincidano, non ricorre il presupposto del reale arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, in quanto il disponente beneficerà i suoi discendenti o se stesso, se ancora in vita, al momento della scadenza (Cass. n. 8082 del 23/04/2020; n. 16699 del 21/06/2019; n. 19167 del 17/07/2019; n. 31445 del 05/12/2018; n. 21614 del 26/10/2016). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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