Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26698 - pubb. 25/02/2022

Cessazione dall’incarico di amministratore ed obbligo di rendiconto e riconsegna della documentazione condominiale all’amministratore subentrante

Cassazione civile, sez. II, 15 Dicembre 2021, n. 40134. Pres. Di Virgilio. Est. Giannaccari.


Cessazione dall’incarico - Obbligo di rendiconto e riconsegna della documentazione condominiale all’amministratore subentrante - Riparto dell’onere della prova

Cessazione dall’incarico - Disciplina anteriore alla l. n. 220 del 2012 - Obbligo di consegna di tutta la documentazione posseduta - Sussistenza - Fondamento



È onere del nuovo amministratore del condominio indicare in modo specifico i documenti che chiede in consegna e specificare l'inerenza dei medesimi all'esercizio della gestione del bene comune, mentre spetta al precedente amministratore eccepire l'estraneità della documentazione agli adempimenti ed agli obblighi posti a carico dell'amministratore ovvero provare il verificarsi di fatti impeditivi o estintivi.

L'amministratore, alla cessazione dell'incarico, è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini compresa quella nella disponibilità dei singoli condomini; tale obbligo era configurabile anche prima della riforma disposta con l. n. 220 del 2012, sebbene non espressamente previsto dalla legge ma discendente dal dovere di diligenza posto a carico del mandatario, che comprende anche il dovere di collaborazione con il nuovo amministratore. (massima ufficiale)


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