Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26844 - pubb. 16/03/2022

Sentenza di primo grado opponibile alla procedura e onere di impugnazione del curatore o del commissario straordinario

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 25 Febbraio 2022, n. 6293. Pres. Mancino. Est. Buffa.


Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Ammissione al passivo – Sentenza di primo grado opponibile alla procedura – Onere di impugnazione



In tema di ammissione al passivo del fallimento, in ragione dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. - contenente una deroga al principio generale fissato dall'art. 52 I. fall. e alla "vis attractiva" della procedura concorsuale - il curatore è onerato di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione avverso la sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, e non ancora passata in giudicato, che accerti l'esistenza di un credito nei confronti del fallito sicché, qualora l'onere sia disatteso e sulla sentenza in parola maturi il giudicato, il credito va ammesso al passivo senza alcuna riserva.

La sentenza con cui, in primo grado, venga accertato (integralmente o parzialmente) ovvero rigettato un credito nei confronti di un imprenditore dichiarato insolvente e posto, successivamente alla pubblicazione della stessa, in amministrazione straordinaria, è opponibile alla procedura concorsuale, cosicché il commissario o, in caso di rigetto, il creditore che vuole ottenerne la riforma è tenuto ad appellarla nelle forme ordinarie, secondo la previsione dell'art. 96, comma 2, n. 3, I. fall. (nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), applicabile all'amministrazione straordinaria in ragione del richiamo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 270 del 1999.

Del pari, in tema di rapporti tra accertamento del passivo e giudizi pendenti innanzi ad altro giudice, la norma dettata dall'art. 95, comma terzo, legge fall. (nel testo applicabile "ratione temporis"), secondo cui è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito risultante da sentenza non passata in giudicato, va interpretata estensivamente, trovando applicazione anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza, di accoglimento o di rigetto, anche parziale, della pretesa del creditore della parte dichiarata fallita, con conseguente illegittimità dell'ordinanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del procedimento di ammissione al passivo, nelle more della definizione del giudizio di appello. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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