Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26878 - pubb. 11/01/2021

Riparto: questioni inerenti alla esistenza, alla qualità e all'entità del credito e del privilegio

Cassazione civile, sez. I, 11 Marzo 1996, n. 1982. Pres. Lo Coco. Est. Proto.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Ordine di distribuzione - Ripartizione - Progetto - Stato passivo - Omesse impugnazioni o inesistenza di provvedimenti relativi ad istanze tardive - Esecutività dello stato passivo - Esistenza, qualità o entità del credito e del privilegio - Questioni relative - Riproponibilità in sede di riporto - Preclusione



In mancanza di impugnazioni dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato (ovvero dei provvedimenti emessi in relazione alle istanze tardive, ai sensi dell'art. 101 legge fallimentare), resta preclusa al creditore la possibilità di riproporre in sede di riparto le questioni inerenti alla esistenza, alla qualità e all'entità del credito e del privilegio da cui esso sia assistito, in quanto le osservazioni al progetto di riparto (art. 110, comma terzo, legge fallimentare) devono essere limitate alla graduazione dei crediti e all'ammontare della somma distribuita. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Nicola LIPARI Presidente

" Giancarlo BIBOLINI Consigliere

" Vincenzo PROTO Rel. "

" Mario Ros. MORELLI "

" Giuseppe SALMÈ "

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza 17, c-o l'Avvocatura centrale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo De Angelis e Leonardo Lironcurti, giusta delega in calce al ricorso;

Ricorrente

contro

FALLIMENTO S.N.C. EUROSCAN di Scanavacca Albertin & C. e Taylor David e Scanavacca Alberto in persona del curatore p.t.

Intimato

avverso il provvedimento del Tribunale di Ferrara - sez. fallimentare, depositato il 23 ottobre 1992.

udita la relazione del Consigliere relatore, dottor Proto:

udito il P.M., dottor Francesco Paolo Nicita, che conclude per il rigetto del ricorso.

 

FATTO

Con decreto del 23 ottobre 1992 il Tribunale di Ferrara rigettò il reclamo proposto dall'I.N.P.S. avverso il decreto del giudice delegato con cui era stato ordinato il riparto finale dell'attivo relativo al fallimento della Euroscan di Scanavacca Albertino e C., s.n.c., e dei soci Scanavacca Albertino e Taylor David in proprio. Premesso che il credito dell'I.N.P.S. era stato ammesso al passivo della società con privilegio generale sui mobili e al passivo dei fallimenti individuali in chirografo, il Tribunale osservò:

- che correttamente il giudice delegato aveva disatteso, stante la definitività degli stati passivi, le osservazioni al progetto di ripartizione, con cui l'istituto aveva dedotto che il proprio credito (già chiesto in privilegio) non era stato considerato nella ripartizione relativa al fallimento di Scanavacca Albertino;

- che la mancata comunicazione della esclusione del privilegio, lamentata dall'istituto ricorrente, aveva comportato, come unica conseguenza, la non decorrenza del termine per proporre opposizione fino al momento in cui il creditore non avesse avuto conoscenza certa degli stati passivi; risalente, nella specie, al più tardi, al momento della comunicazione del piano di ripartizione finale e del deposito delle relative osservazioni;

- che, comunque, non risultava che l'I.N.P.S. avesse proposto, anche dopo quella data, opposizione allo stato passivo;

- che la pretesa, sostenuta in sede di riparto, di attribuzione di un privilegio definitivamente escluso dallo stato passivo, era, dunque, infondata.

Avverso questo provvedimento l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione. La curatela fallimentare non ha svolto attività processuale.

 

DIRITTO

1. Con l'unico motivo del ricorso si denuncia la violazione degli artt. 97 e 98 l. fall. e si deduce che il tribunale avrebbe dovuto esaminare il reclamo nel merito, in quanto - non avendo l'istituto ricorrente mai ricevuto comunicazione formale della disposta esclusione del privilegio chiesto con la domanda di insinuazione al passivo relativo ai fallimenti dei singoli soci - l'omissione non poteva essere surrogata da fonti conoscitive indirette. 2. Il ricorso, proposto a norma dell'art. 111 della costituzione, è ammissibile perché il provvedimento emesso dal Tribunale non è altrimenti impugnabile ed esso ha natura e portata decisoria sulla posizione di diritto soggettivo del creditore, rivolto a conseguire il riconoscimento del proprio diritto di credito nella via contenziosa prevista dalla legge fallimentare.

3. Nel merito il ricorso è infondato.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 98 (comma primo) l. fall., con riguardo alla decorrenza dalla data del deposito in cancelleria dei quindici giorni previsti per l'opposizione allo stato passivo, il termine stesso decorre dal giorno della ricezione della raccomandata con cui il curatore deve dare comunicazione dell'avvenuto deposito dello stato passivo.

La tempestività della opposizione deve essere, dunque, verificata con riferimento alla data della ricezione della lettera raccomandata. Non rileva qui stabilire se, come è stato ritenuto da questa Corte in altra occasione, in mancanza di tale comunicazione ogni discorso sulla tempestività della opposizione risulti superfluo, dovendosi postulare la tempestività stessa entro l'anno dal deposito dello stato passivo (Cass. 27 agosto 1990 n. 8763). Importa, invece, chiarire, con riferimento alla censura prospettata dal ricorrente, che l'applicazione della regola di cui al primo comma dell'art. 98, nel testo risultante dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale, non comporta che, in virtù della mancata (tempestiva) comunicazione della esclusione, sia possibile trasferire in sede di riparto le questioni inerenti alla esistenza, alla qualità e all'entità del credito e del privilegio da cui esso sia assistito, decise nel corso della verificazione dello stato passivo. Infatti, lo strumento procedimentale apprestato a tutela delle ragioni del terzo (escluso o ammesso con riserva) resta l'opposizione prevista dall'art. 98 l. fall., concepita come un ordinario giudizio contenzioso a cognizione piena. Con la conseguenza che, in mancanza di impugnazioni dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato (ovvero dei provvedimenti emessi in relazione alle istanze tardive, ai sensi dell'art. 101 l. fall.), resta preclusa la possibilità di riproporre tali questioni nell'ambito della procedura fallimentare.

L'argomentazione in base alla quale la decisione impugnata ha giustificato il rigetto del reclamo - ammesso il credito irretrattabilmente al passivo in via chirografaria, il creditore non può richiedere l'attribuzione, in sede di ripartizione, del privilegio già negato con provvedimento definitivo - è, dunque, corretta, in quanto, le osservazioni al progetto di riparto (art. 110, comma terzo, l. fall.) devono essere limitate alla graduazione dei crediti e all'ammontare della somma distribuita, attesa la correlazione esistente tra le subprocedure di accertamento del passivo e di riparto dell'attivo liquidato (cfr. Cass. 8 agosto 1995 n. 8669). 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere, dunque, rigettato.

Nessun provvedimento per le spese del giudizio di cassazione, in quanto la curatela fallimentare non ha svolto attività processuale.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso il 13 novembre 1995 in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 MARZO 1996