Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26919 - pubb. 11/01/2021

Piano di riparto e ricorso per cassazione

Cassazione civile, sez. I, 04 Giugno 1980, n. 3642. Pres. Sposato. Est. Lipari.


Riparto – Reclamo - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)

Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Progetto di ripartizione - Ricorso per Cassazione



Il provvedimento, con il quale il tribunale fallimentare, decidendo su reclamo avverso il decreto del giudice delegato di approvazione del piano di riparto, dichiari inammissibile il reclamo medesimo, e poi, esaminandolo ad abundantiam nel merito, lo ritenga infondato, per la duplice considerazione dell'inesistenza di cause ostative a detto riparto e della carenza di interesse del reclamante ad opporsi, può essere utilmente impugnato con ricorso per Cassazione solo qualora, oltre a denunciarsi l'illegittimita di detta declaratoria di inammissibilita, si censurino entrambe le predette ragioni di rigetto nel merito, atteso che ciascuna di esse costituisce autonoma ratio decidendi, di per se sufficiente, se non investita dal ricorso, a sorreggere la statuizione denunciata.

Poiché il reclamo al tribunale, ai sensi dell'art 26 della legge fallimentare, e proponibile non solo contro i provvedimenti ordinatori del giudice delegato, ma anche contro quelli con i quali il giudice medesimo eserciti poteri cognitori e decisori in materia di diritti soggettivi, salva la previsione di diversa specifica impugnazione, deve escludersi l'immediata esperibilità del ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione, avverso il decreto con cui il giudice delegato approva e rende esecutivo il piano di riparto, restando consentita tale impugnazione soltanto avverso il decreto con cui il tribunale provvede in Sede di reclamo. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato