Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26945 - pubb. 11/01/2021

Istanza del fondiario di riparto immediato e ricorso per cassazione

Cassazione civile, sez. I, 02 Febbraio 1978, n. 458. Pres. Scanzano. Est. Gualtieri.


Ripartizione dell’attivo - Reclamo - Impugnabilità in Cassazione



Il provvedimento con il quale il tribunale fallimentare, pronunciando su reclamo (ammissibile a norma dell'art 26 della legge fallimentare) avverso decreto del giudice delegato, confermi il rigetto dell'istanza di un creditore ipotecario, diretta ad ottenere il riparto immediato delle somme riscosse dalla vendita del bene oggetto di ipoteca, e motivi detto rigetto sotto il profilo che quel creditore, non essendosi avvalso della facoltà di azione esecutiva individuale, consentitagli dall'art 42 secondo comma del testo unico delle leggi sul credito fondiario (RD 16 luglio 1905 n 646), ha perso la possibilità di conseguire un trattamento preferenziale rispetto agli altri creditori, è impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione. Detto provvedimento, infatti, in relazione ai motivi posti a suo fondamento, non definisce solo una questione di natura ordinatoria, circa i tempi e le modalità di ripartizione dell'attivo, ma contiene una statuizione negativa di un diritto soggettivo dell'istante. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato