Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27638 - pubb. 11/01/2021

Efficacia interruttiva della prescrizione del ricorso per dichiarazione di fallimento

Cassazione civile, sez. I, 27 Febbraio 1998, n. 2239. Pres. Baldassarre. Est. Reale.


Ricorso per dichiarazione di fallimento notificato al debitore - Efficacia interruttiva della prescrizione - Configurabilità



Deve attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione al ricorso per dichiarazione di fallimento notificato al debitore (da equiparare per tale effetto all'atto di costituzione in mora), in quanto tale atto, per il suo specifico contenuto (richiesta di adempimento in forma ultimativa) e per i suoi risultati pratici che con esso il creditore persegue, consente al destinatario di conoscere l'intenzione del suo autore di voler soddisfare il proprio diritto. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -

Dott. Angelo GRIECO - Consigliere -

Dott. Pasquale REALE - Rel. Consigliere -

Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -

Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

GEROLIMETTO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso l'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE PENASA, LUCIANO PENASA, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

NORGES KJOTT OG FLESKESENTRAL, in persona del Procuratore Speciale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 26, presso l'avvocato G. COSTA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO GRONDONA, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 262/95 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 24/02/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/97 dal Consigliere Dott. Pasquale REALE;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Ozzola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l'Avvocato Grandona, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo, assorbimento del terzo motivo del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con citazione notificata il 20.11.1987 la Soc. Norges Kjott conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bassano del Grappa Mario Gerolimetto, avallante di tre cambiali emesse dalla Nuova Mapell S.p.A. in concordato preventivo, chiedendo il pagamento delle somme portate dai titoli.

Il convenuto resisteva e, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito indicando il Tribunale di Venezia, nella cui circoscrizione egli era residente. Eccepiva la prescrizione dell'azione cambiaria e, in subordine, sosteneva che dopo la scadenza delle cambiali l'obbligazione era stata novata con conseguente estinzione della garanzia. Il Tribunale, con sentenza del 14.3.1991, respingeva la domanda dichiarando prescritta l'azione cambiaria.

Proponeva appello la Norges deducendo che il periodo di prescrizione era stato due volte interrotto.

Il Gerolimetto chiedeva il rigetto del gravame riproponendo anche l'eccezione di incompetenza territoriale.

Con sentenza del 24.2.1995 la Corte d'Appello di Venezia accoglieva l'impugnazione e condannava il Gerolimetto al pagamento, in favore della Norges, di corone norvegesi 991.941,63 oltre interessi e spese. La Corte riaffermava la competenza del Tribunale di Bassano del Grappa, luogo di dimora del convenuto non reperito perché "sconosciuto" presso la residenza anagrafica; rilevava che il decorso della prescrizione era stato interrotto, una prima volta, con l'intimazione di pagamento eseguita in data 18.3.1982; una seconda volta, con l'istanza di fallimento notificata al debitore il 2.2.1983, rimanendo sospeso sino al 25.1.85, data di comunicazione del provvedimento di rigetto; osservava, infine, che il rinnovo della cambiali non aveva determinato alcuna novazione e non aveva liberato l'avallante Gerolimetto dall'obbligo di garanzia assunto. Propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, il Gerolimetto.

Resiste con controricorso la Soc. Norges.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con il primo motivo d'impugnazione il Gerolimetto - denunziando violazione delle normsulla competenza (art 360 n. 2 c.p.c. in relazione agli artt. 18 e 20 c.p.c.) e difetto di motivazione per erronea e falsa applicazione degli artt. 31 disp. att. al cod.civ. e L. 24.12.1954 n. 1228 - ripropone l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Bassano del Grappa. Il ricorrente, premesso di essere residente e domiciliato a Venezia, sostiene che la circostanza che il tentativo di notificazione presso detta residenza anagrafica non avesse avuto esito positivo e che l'atto gli fosse stato notificato a mani proprie a Cusinate di Tezze sul Brenta non era rilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale. L'art. 18 c.p.c. prevede, infatti, il criterio sussidiario della dimora solo quando "residenza e domicilio" siano sconosciuti mentre nel caso in esame si era verificata solo una situazione di irreperibilità, ben diversa da quella della "non conoscenza della residenza e domicilio" che legittima l'operatività del sussidiario criterio della dimora.

La censura non è fondata. La residenza di una persona, determinata dalla sua abituale e volontaria dimora, può essere provata con ogni mezzo, anche con presunzioni semplici. Le risultanze anagrafiche, secondo il costante orientamento di questa corte (Cass. 21143/95, 5513/88), offrono una mera presunzione che può essere vinta da prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento. Dalla relata di notifica il Gerolimetto è risultato "sconosciuto" all'indirizzo indicato nelle certificazioni anagrafiche con la conseguenza che a Cusinati di Tezze sul Brenta - dove la notificazione potè essere eseguita "a mani proprie" - può ben individuarsi la sua dimora abituale. La circostanza che egli continui a sostenere di essere residente e domiciliato in un luogo dove risulta "sconosciuto" induce ragionevolmente a presumere che la residenza risultante all'anagrafe in seguito a sua dichiarazione sia soltanto "apparente" o "di comodo" e che, invece, il luogo di effettiva residenza o "dimora abituale" (art. 43 c.c.) dove egli svolge le normali relazioni sociali, sia proprio quello dove venne raggiunto dalla notificazione della citazione.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 5, 6, 93 e 94 L. 267/42 e degli artt. 2943 e 2945 c.c.. Sostiene che la corte territoriale non poteva attribuire efficacia interruttiva alla lettera raccomandata spedita dal legale della Norges in quanto detto legale non era munito di apposita procura;

che, inoltre, non doveva riconoscere efficacia interruttiva all'istanza di fallimento perché la legge fallimentare attribuisce tale efficacia solo alla domanda di insinuazione al passivo (art. 94 L. Fall); che, in ogni caso la presentazione di detta istanza non poteva essere equiparata ad uno degli atti previsti dal 1^ comma dell'art. 2943, con conseguente applicazione dell'ulteriore efficacia sospensiva di cui al 2^ c. del successivo art. 2945.

Il motivo di ricorso, nei limiti che seguono, è fondato. La prescrizione venne validamente interrotta dalla Soc. Norges una prima volta in data 18.3.82 con la lettera raccomandata con la quale il legale della società creditrice chiese l'adempimento del l'obbligazione cambiaria. Questa corte ha avuto più volte occasione di affermare che l'atto di costituzione in mora, in quanto atto giuridico in senso stretto, non soggiace alla disciplina dell'art.1224 c.c. per i negozi giuridici (anche unilaterali) ed è perciò

valido ed efficace anche se compiuto da persona non ancora munita di procura scritta purché essa abbia operato come mandatario del creditore (Cass. 1359/93, 6568/80). La prescrizione venne interrotta una seconda volta con il ricorso per dichiarazione di fallimento notificato al debitore in data 2.2.1983. Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 6 L. Fall. non può essere equiparato alla domanda introduttiva di un giudizio esecutivo. Il creditore, infatti, non promuove un'azione esecutiva per il soddisfacimento coattivo del suo credito ma "persegue, attraverso il suo esercizio, l'obbiettivo di far dichiarare il fallimento del debitore". Effetto interruttivo, tuttavia, deve essere riconosciuto al ricorso quando esso, come nel caso in esame, viene notificato al debitore. L'atto di costituzione in mora (intimazione o richiesta) - idoneo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'ult. c. dell'art. 2943 c.c. - non è soggetto a rigore di forma all'infuori della scrittura, bastando che il creditore manifesti e porti a conoscenza legale del debitore la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. 2928/94). Deve pertanto attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione al ricorso per dichiarazione di fallimento notificato al debitore -da equiparare a tale effetto all'atto di costituzione in mora - perché tale atto, per il suo specifico contenuto (richiesta di adempimento in forma ultimativa) e per i risultati pratici che con esso il creditore persegue, consente al destinatario di conoscere l'intenzione del suo autore di voler soddisfare il proprio diritto. A tale atto, coerentemente, deve essere attribuito effetto interruttivo istantaneo, ai sensi del 1^ comma del cit. art. 2945. Cause interruttive con carattere "permanente" sono solo quelle previste dai primi due commi dell'art. 2943 richiamati dal 2^ comma dell'art. 2945 c.c. La disposizione che prevede questa ulteriore

efficacia sospensiva ("la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio") - la cui ratio va ricercata nell'intento di impedire la prescrizione nel tempo richiesto per la realizzazione del diritto in sede giudiziale - è circoscritta all'atto con il quale "si inizia un giudizio di cognizione ovvero conservativo o esecutivo", atto al quale, per le ragioni spiegate, non può essere equiparato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 6 L. Fall. Deve pertanto ritenersi maturata la prescrizione dell'azione cambiaria essendo decorso un periodo superiore ai tre anni dalla data della seconda interruzione (2.2.1983) alla data di notificazione della citazione introduttiva del presente giudizio (20.11.1987). Il terzo motivo di gravame, relativo alla dedotta novazione del rapporto cambiario, deve considerarsi assorbito.

Ai sensi dell'art. 384 c.p.c., mod. dalla L. 353/90, non sussistendo la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti, il merito della causa può essere deciso direttamente da questa Corte con il rigetto della domanda proposta dalla Norges Kiott contro il Gerolimetto per intervenuta prescrizione dell'azione cambiaria.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio.

 

P. Q. M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e, pronunziando nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 1997.

Depositato in Cancelleria il 27 Febbraio 1998