Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27894 - pubb. 21/09/2022

Responsabilità solidale a carico dell'acquirente per il pagamento degli oneri condominiali dovuti dall'alienante ex art. 63 disp. att. c.c.

Cassazione civile, sez. II, 09 Maggio 2022, n. 14531. Pres. Manna. Est. Falaschi.


Oneri condominiali - Solidarietà tra alienante e acquirente ex art. 63 disp. att. c.c. - Limiti temporali - Regresso nei rapporti interni - Pagamento dell’acquirente di oneri anteriori al biennio ex art. 63 disp. att. c.c. - Notificazione dell’alienante di atto di significazione di illegittimità della pretesa del condominio - Inoperatività del regresso dell’acquirente “solvens” nei confronti dell’alienante - Esclusione - Fondamento - Fattispecie



L'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. nel regime previgente rispetto alla l. n. 220 del 2012, delinea, a carico dell'acquirente, un regime di responsabilità solidale per il pagamento degli oneri condominiali dovuti dall'alienante, limitata al biennio antecedente all'acquisto, che opera solo nei rapporti esterni con il condominio, ma non anche nel rapporto interno tra acquirente e alienante, sicché, in tale rapporto, salvo che non sia diversamente convenuto dalle parti, l'acquirente risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte successivamente al momento dell'acquisto e, qualora sia chiamato a rispondere di quelle sorte in epoca anteriore, ha comunque diritto di regresso nei confronti del suo dante causa, senza che, peraltro, assuma rilevanza alcuna, al fine di escludere tale regresso, la notificazione, da parte dell'alienante, di un atto di significazione di illegittimità della pretesa del condominio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in presenza di un pagamento dell'acquirente relativo a contributi antecedenti di oltre due anni rispetto alla compravendita, aveva qualificato tale pagamento quale adempimento del terzo respingendo la richiesta di ripetizione di indebito in ragione del fatto che il precedente condomino aveva rappresentato all'acquirente l'illegittimità della pretesa del condominio poiché scaturente da deliberazioni affette da nullità). (massima ufficiale)




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