Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30417 - pubb. 12/01/2024

Il Procuratore Cardino sulla richiesta di revisione dell’assegno di mantenimento del minore quando il genitore ne utilizza una parte per le proprie esigenze personali

Procura Generale della Cassazione, 21 Novembre 2023. Sost. Proc. Gen. Cardino.


Figli minori nati fuori del matrimonio – Obbligo di mantenimento gravante sui genitori – Assegno di mantenimento posto a carico di uno dei genitori – Revisione dell’assegno – Fatti sopravvenuti – Necessità – Distrazione di parte dell’assegno di mantenimento a favore della necessità personali del genitore destinatario – Fatto sopravvenuto idoneo alla revisione dell’assegno – Esclusione – Ragioni. art. 337-ter c.c. art. 337-quinquies c.c.



Il Procuratore ha affermato che il comportamento del genitore destinatario dell'assegno di mantenimento che ne impieghi una parte per le proprie esigenze personali, così sacrificando il diritto del minore a godere pienamente della provvidenza riconosciuta a suo esclusivo beneficio, non rientra fra le circostanze fattuali nuove che giustificano una revisione del contributo.


La revisione del contributo, infatti, può essere disposta solo qualora si dimostri che tale contributo non è più proporzionato alle possibilità dell'obbligato, in quanto diminuite, o a quelle del destinatario, in quanto migliorate. Ovvero alle esigenze del figlio, in quanto mutate (solitamente, in aumento).


Principio di diritto:
“Il comportamento del genitore destinatario dell'assegno di mantenimento che ne impieghi una parte per le proprie esigenze personali, così sacrificando il diritto del minore a godere pienamente della provvidenza riconosciuta a suo esclusivo beneficio, non integra mutamento, rilevante ai fini dell'art. 337-quinquies c.c., delle condizioni patrimoniali dei genitori o delle esigenze del figlio.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




Testo Integrale