Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31121 - pubb. 26/04/2024

Conto corrente con apertura di credito e onere della prova a carico della banca cessionaria in sede di opposizione a decreto ingiuntivo

Tribunale Teramo, 17 Aprile 2024. Est. Pasca.


Contratto di conto corrente con apertura di credito - Onere della prova a carico della banca/cessionaria in sede di opposizione a decreto ingiuntivo - Mancanza degli estratti conto completi dall’inizio alla fine del rapporto - Revoca del decreto ingiuntivo e condanna al pagamento delle spese di lite



È pacifico in giurisprudenza che superata la fase monitoria, in cui è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), nel successivo giudizio a cognizione piena - ove sia contestata per mancanza di requisiti di legge la pattuizione degli interessi legali - la banca è tenuta a produrre tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, attraverso i quali soltanto è possibile ricostruire i rapporti dare e avere tra le parti ed in loro assenza deve ritenersi non provato il credito.


Nel caso di specie la banca/cessionaria parte opposta ha prodotto in atti il contratto di conto corrente con apertura di credito ed il saldaconto certificato ex art. 50 T.U.B. mentre né in sede di comparsa di costituzione né con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha prodotto gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa. Ne deriva, in applicazione dei sopraesposti principi, che non è stata fornita la prova dell’esistenza del credito - ossia dell’esatto ammontare del credito vantato - con conseguente accoglimento dell’opposizione (cfr. Cass. civ., sez. 1, 27 settembre 2018, n. 23313 secondo cui “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l’andamento dello stesso per l’intera durata del suo svolgimento, dall’inizio del rapporto e senza interruzioni”), avendo parte opponente contestato specificamente le illegittimità inerenti il contratto per cui è causa, le quali - peraltro - attenendo a profili di nullità, sono rilevabili d’ufficio.


Laddove, infatti, come nel caso di specie, parte opponente ex correntista non si sia limitata ad eccepire vizi formali nell’emanazione del decreto ingiuntivo ma abbia sollevato anche contestazioni sul piano sostanziale, la banca/cessionaria avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa. Pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato e le spese di lite seguono la soccombenza. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara


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