Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33138 - pubb. 24/05/2025
Composizione negoziata: cessione dell’azienda e cancellazione dei gravami sorvegliata dall’esperto
Tribunale Ancona, 27 Marzo 2025. Est. Filippello.
Composizione negoziata – Attività dell’esperto dopo la chiusura della procedura – Funzioni di vigilanza e gestione delle somme derivanti dalla cessione dell’azienda – Cancellazione dei gravami
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, comma 1, e 22, comma 1-bis, CCII, l’esperto può proseguire la propria attività anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata e attuare il decreto autorizzativo, vigilando sull’effettiva destinazione del corrispettivo della vendita dell’azienda a beneficio dei creditori. A tal fine, è legittima la previsione secondo cui l’accordo redigendo debba contenere una clausola che imponga il versamento del corrispettivo su un conto vincolato all’ordine dell’esperto, il quale provvederà alla ripartizione solo previo ottenimento del consenso alla cancellazione dei gravami da parte dei creditori ipotecari. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Paolo Bortoluzzi
Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->
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