Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33160 - pubb. 28/05/2025
Composizione negoziata e onere di specificazione delle misure cautelari
Tribunale Lanciano, 13 Maggio 2025. Pres. Canosa. Est. D'Alfonso.
Composizione negoziata – Misure cautelari – Onere di specificazione
Composizione negoziata – Misure protettive – Ammissibilità e condizioni
Composizione negoziata – Divieto di risoluzione o modifica unilaterale dei contratti – Estensione a banche e intermediari
Le misure cautelari ex art. 2, lett. q), CCII, anche se atipiche, devono essere richieste con indicazione specifica dei soggetti, dei rapporti giuridici e del pericolo concreto che si intende scongiurare. In mancanza di tali elementi, la richiesta deve essere rigettata.
Le misure protettive del patrimonio aziendale previste dall’art. 18 CCII possono essere confermate quando risultino funzionali al buon esito delle trattative e al risanamento dell’impresa, anche in presenza di continuità indiretta tramite affitto o cessione d’azienda. Esse mirano a cristallizzare il patrimonio e impedire alterazioni nelle posizioni dei creditori.
Nel periodo di efficacia delle misure protettive, banche e intermediari non possono risolvere unilateralmente contratti, revocare linee di credito o segnalarne la posizione in Centrale Rischi, CRIF o CAI, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza, salvo che ciò sia imposto dalla disciplina di vigilanza prudenziale (art. 18, comma 5, CCII). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. A. P.
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