Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33186 - pubb. 03/06/2025

Pegno non possessorio, mancata iscrizione nel registro dei pegni non possessori e caratteristiche del giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 206 CCI

Tribunale Biella, 14 Maggio 2025. Pres. Rava. Est. Chemollo.


Liquidazione giudiziale – Opposizione allo stato passivo – Contenuto del ricorso – Mancata specifica indicazione degli aspetti del decreto del Giudice Delegato oggetto di impugnazione e dei motivi che la giustificano – Riproposizione delle medesime censure già proposte dinanzi al Giudice Delegato – Ammissibilità


Pegno non possessorio – Mancata iscrizione nel registro dei pegni non possessori – Opponibilità ai terzi – Insussistenza



In ragione del rapporto esistente tra il giudizio di opposizione allo stato passivo e la statuizione opposta del Giudice Delegato, per cui il primo rappresenta un riesame a cognizione piena rispetto alla cognizione sommaria proprio della verifica dello stato passivo, l’opponente può sottoporre al vaglio del Tribunale, con le più ampie garanzie difensive esplicabili per la prima volta solo in sede di opposizione, anche le stesse censure ed allegazioni già proposte innanzi al Giudice delegato.


In virtù di quanto disposto dall’art. 1 co. 4 del D.L. 59/2016, il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle Entrate e denominato «registro dei pegni non possessori», sicchè, in assenza di detta iscrizione (stante la mancata istituzione del registro), detto pegno è inopponibile ai terzi, ivi comprese le procedure esecutive e concorsuali, dovendosi ravvisare la relativa ratio legis nell’assenza, rispetto al pegno ordinario (possessorio), dello spossessamento che costituisce la modalità attraverso cui i terzi ne hanno normalmente conoscenza. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


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