Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33219 - pubb. 07/06/2025

Corrispondenza riservata tra avvocati: autorizzazione giudiziale al deposito del documento, abuso del processo e trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina

Tribunale Milano, 22 Maggio 2025. Est. Gentile.


Processo civile – Produzione documentale – Corrispondenza tra avvocati – Clausola di riservatezza – Divieto di produzione – Art. 48 Codice Deontologico Forense – Inutilizzabilità


Responsabilità processuale aggravata – Abuso del processo – Art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. – Pluralità di condotte abusive – Colpa grave – Cumulo delle sanzioni pecuniarie – Cassa delle Ammende


Avvocato – Doveri deontologici – Produzione di corrispondenza riservata tra colleghi – Violazione dell'art. 48 Codice Deontologico Forense – Segnalazione del Giudice al Consiglio Distrettuale di Disciplina – Art. 88, comma 2, c.p.c.



La produzione in giudizio di corrispondenza tra avvocati espressamente qualificata come “riservata” e scambiata nel corso di trattative stragiudiziali, anche se attinente a proposte transattive, viola l'art. 48, comma 1, del Codice Deontologico Forense. Tale produzione è inammissibile e il documento così prodotto è inutilizzabile ai fini della decisione, non rientrando nelle eccezioni di cui al comma 2 del medesimo articolo qualora non costituisca perfezionamento e prova di un accordo né assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste. L'autorizzazione giudiziale al deposito del documento non ne sana l'originaria improducibilità deontologica e la conseguente inutilizzabilità processuale.


Sussiste abuso del processo sanzionabile ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., qualora la parte ponga in essere una pluralità di condotte processuali connotate da colpa grave, quali: l'introduzione alla prima udienza di un'eccezione di nullità parziale in contraddizione con le allegazioni del ricorso introduttivo; il deposito della sola memoria autorizzata di replica con ulteriore e inammissibile mutatio libelli; la richiesta di autorizzazione al deposito di un documento coperto da clausola di riservatezza in violazione del Codice Deontologico Forense; la proposizione di una domanda di condanna relativa a un diritto di credito palesemente inesistente e insostenibile alla luce dell'assetto contrattuale (transazione divisoria) e della consapevolezza delle problematiche relative al bene al momento dell'accordo. Tali condotte giustificano la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte vittoriosa ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. e, per le cause introdotte successivamente al 30 giugno 2023, altresì al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi del quarto comma del medesimo articolo.


Il Giudice, una volta accertato che un avvocato ha prodotto in giudizio corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi e qualificata come "riservata", in violazione dell'art. 48 del Codice Deontologico Forense, ha il dovere, ai sensi dell'art. 88, comma 2, c.p.c., di disporre la trasmissione di copia degli atti rilevanti (nella specie, la sentenza e il documento improducibile) al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina per le valutazioni di sua spettanza. Tale segnalazione può avvenire anche su sollecitazione delle altre parti processuali.



Segnalazione degli Avvocati Angelo Bonetta e Luca Monosi


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