Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33224 - pubb. 10/06/2025

Esecuzione forzata immobiliare: deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c., proroga del termine e sanatoria

Tribunale Bari, 21 Maggio 2025. Pres. Ruffino. Est. Chibelli.


Esecuzione forzata immobiliare - Deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c. - Termine - Istanza di proroga - Sanatoria per ratifica successiva del GE e sindacato giusti motivi



La formulazione dell’art. 567 c.p.c. lascia al Giudice dell’esecuzione un margine di discrezionalità nella valutazione della proroga; tale discrezionalità, poi, non può che essere esercitata facendo applicazione della ratio del termine concesso al creditore per questo adempimento: esso è volto a consentire al creditore di reperire la documentazione assolutamente necessaria perché la procedura esecutiva immobiliare abbia corso con modalità corrette e, allo stesso tempo, ad evitare che il debitore rimanga esposto alla trascrizione di un pignoramento immobiliare cui non faccia seguito in un tempo ragionevole l’impulso esecutivo del creditore.


I giusti motivi, pertanto, vista la natura acceleratoria del termine, devono essere valutati con riferimento al concetto di non imputabilità al creditore del mancato rispetto del termine ordinario che esclude una colpevole inerzia del creditore procedente, rappresentando anzi un caso di necessità di proroga dell’invero assai ristretto termine di legge per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 567 c.p.c.. (Vittorio Tarsia) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Vittorio Tarsia


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