Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33295 - pubb. 24/06/2025
Accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità dalle forze del Terzo Reich
Tribunale Lecce, 13 Dicembre 2024. Est. Pinto.
Accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità dalle forze del Terzo Reich ex 43 del d.l. n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con la legge n. 79 del 29 giugno 2022 – Titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni – Necessità – Configurabilità
Accesso al Fondo – Titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni – Necessità – Configurabilità – Argomento a favore – Pronuncia del Giudice delle Leggi n. 159/2023 – Configurabilità
Art. 43 co. 6 D.L. 36/2022 in materia di notifica all’Avvocatura dello Stato – Modalità della cd. denuntiatio litis – Rilevanza esclusiva – Configurabilità – Individuazione del debitore e del legittimato passivo dell’odierna azione – Rilevanza – Inconfigurabilità
In difetto del previo accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. della Repubblica Federale Tedesca e nel contraddittorio della medesima, deve ritenersi precluso l’accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità dalle forze del Terzo Reich e, correlativamente, deve ritenersi che lo Stato italiano non possa essere condannato in sede giudiziale.
Nel senso della non automaticità dell’accesso del fondo depone anche quanto affermato dalla Corte Costituzionale, con la Sentenza 159/2023, che ha evidenziato come la legge istitutiva del fondo abbia limitato gli effetti del meccanismo all’ipotesi in cui ricorra una “…procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania)”; previsione che, evidentemente, presuppone l’esistenza di altro titolo esecutivo, costituito da sentenza o transazione, dal quale non può prescindersi per le domande proposte successivamente all’istituzione del Fondo, le quali, pur potendo contare sul riconoscimento internazionale dell’illiceità delle condotte commesse dalle Forze del Terzo Reich, necessitano di un’affermazione del diritto del singolo cittadino al risarcimento del danno generato dalla commissione di esse, nonchè di una condanna dello Stato responsabile al pagamento della somma liquidata (pur da far valere unicamente sul Fondo istituito).
Deve escludersi che l’inciso di cui all’art. 43 co. 6 D.L. 36/2022 rin materia di notifica all’Avvocatura dello Stato valga ad individuare il legittimato passivo dell’azione volta all’accesso al Fondo (“Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”), rilevando, per contro, solo quale modalità con cui esercitare la cd. denuntiatio litis nei confronti del soggetto tenuto al pagamento delle somme liquidande. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
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