Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33304 - pubb. 25/06/2025

Concordato in continuità e liquidazione di beni non aziendali

Tribunale Roma, 22 Aprile 2025. Pres. Jachia. Est. Cavaliere.


Concordato in continuità – Responsabilità patrimoniale – Beni non aziendali


Continuità – Immobili non liquidati – Flussi sostitutivi alla vendita



Il proponente di un concordato in continuità diretta non può mantenere la titolarità di beni non facenti parte del compendio aziendale e non funzionali all’esercizio dell’attività, salvo che metta a disposizione il controvalore economico di tali beni o dimostri che essi, pur estranei al perimetro aziendale, siano oggettivamente e significativamente integrati nella struttura del piano, in coerenza con l’art. 2740 c.c. e con il principio dell’effetto esdebitatorio di cui all’art. 278 CCII.


È pertanto ammissibile la proposta di concordato in continuità che preveda il mantenimento in capo al debitore di un bene non strategico, purché il piano preveda flussi economici alternativi equivalenti (es. locazione produttiva di reddito) o dimostri l’integrazione economico-strutturale del bene nella manovra di soddisfacimento dei creditori.


Nel concordato in continuità, la mancata liquidazione di un immobile di pregio può ritenersi legittima ove il bene, ancorché non strumentale all’attività d’impresa, generi flussi di cassa attraverso la locazione, e sia previsto quale garanzia di un finanziamento funzionale all’adempimento del piano. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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