Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33356 - pubb. 04/07/2025

Amministrazione straordinaria: il Tribunale di Milano sul credito risarcitorio per danno ambientale

Tribunale Milano, 12 Giugno 2025. Pres., est. De Simone.


Amministrazione straordinaria – Credito risarcitorio per danno ambientale – Responsabilità del proprietario incolpevole – Custodia e attività pericolose – Necessità di potere effettivo sulla res



Non può essere affermata la responsabilità risarcitoria del proprietario di un sito inquinato che non abbia cagionato l’evento lesivo, in applicazione dei principi comunitari e dell’art. 253 D.lgs. 152/2006. Tale soggetto non è tenuto né alla bonifica né al risarcimento in favore di terzi per danni derivanti da attività svolte da altri.


Non può essere invocata la responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) o da attività pericolosa (art. 2050 c.c.) in capo a chi, pur proprietario, non esercitava più alcun potere effettivo sulla res né svolgeva l’attività produttiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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