Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4906 - pubb. 01/06/2011

Blocco della carta di credito e responsabilità della Banca, prova dei danni e prova testimoniale

ABF Roma, 10 Novembre 2010, n. 1276. Est. De Carolis.


Carta di credito e/o bancomat – Blocco dovuto a errore della banca – Violazione di regola di diligenza e buona fede oggettiva – Responsabilità – Danni – Prova – Testimonianze – Mancata previsione per il procedimento ABF.



La banca che, senza un ragionevole motivo, blocca l’uso di una carta di credito viola la regola della diligenza professionale, nonché il canone della buona fede oggettiva, e risponde dei danni. Per la prova dei danni non possono essere considerati validi elementi di prova le testimonianze scritte, né è prevista l’assunzione di prove testimoniali dalle Disposizioni attuative emanate della Banca d’Italia. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)


Quanto alla prima parte della massima, viene spontaneo rilevare che il comportamento in concreto tenuto dalla banca – di blocco sine causa della carta – costituisce prima di ogni altra cosa un inadempimento contrattuale al servizio offerto al cliente. L’altra parte della massima mette in luce, mi pare, una notevole disfunzione del procedimento ABF: in molte tipologie di fattispecie, in effetti, escludere a priori la possibilità di ricorrere alla prova testimoniale viene sostanzialmente a escludere – sempre a priori – la stessa eventualità di liquidare un danno (appena il caso di aggiungere, poi, che l’utilizzo delle c.d. testimonianze scritte risulta, oggi, molto frequente nel contesto degli arbitrati internazionali: oltre a essere previste dall’attuale art. 257-bis c.p.c.).


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