Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4908 - pubb. 01/06/2011

Modifica unilaterale del contratto bancario quale atto recettizio e onere della prova della comunicazione al cliente

ABF Roma, 10 Novembre 2010, n. 1262. Est. Olivieri.


Conto corrente – Jus variandi ex art. 118 TUB – Carattere recettizio dell’atto di esercizio della facoltà – Onere della prova a carico della banca.



Le proposte di modifica unilaterale del contratto bancario, di cui all’art. 118 TUB costituiscono atti recettizi. Perciò, di fronte a una contestazione del cliente, che neghi di avere ricevuto la comunicazione, è onere della banca provare di avere correttamente assolto il relativo dovere di comunicazione. In difetto, le modifiche non possono essere opposte al cliente e le somme addebitate devono essere ripetute. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Antonio Cacciato) (riproduzione riservata)


Nella specie, la «variazione» riguardava in realtà una «nuova voce di costo», costituita da una commissione sull’accordato che andava a sostituire (per altro «per importi significativamente più elevati») la precedente commissione di massimo scoperto. In aggiunta al tema della comunicazione di variazione (nel caso concreto, a mezzo informatico), il cliente contestava anche la non corretta applicazione della nuova normativa di legge in materia di cms: per la mancanza di un apposito patto scritto e per la misura in concreto applicata. L’Arbitro ha ritenuto assorbite tali questioni.


Il testo integrale


 


Testo Integrale