ABF


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5053 - pubb. 07/06/2011

Jus variandi e commissione disponibilità fondi

ABF Milano, 01 Ottobre 2010, n. 1016. Est. Estrangeros.


Jus variandi ex art. 118 TUB – Onere della prova della avvenuta comunicazione della banca – Prova specifica della recezione – Necessità.

Commissione disponibilità fondi – Ambiguità della formulazione della clausola – Inammissibuilità ex legge 28 gennaio 2009, n. 2.



Nel caso in cui la banca alleghi di avere esercitato la facoltà di cui all’art. 118 TUB, essa deve fornire la prova non solo dell’invio, ma anche dell’avvenuta recezione della proposta modificativa che viene così affermata. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Sara Belotti) (riproduzione riservata)

Non è idonea a superare il vaglio dell’art. 2-bis della legge n. 2/2009 la clausola che, nel prevedere una commissione disponibilità fondi, non chiarisca se la stessa sia o meno onnicomprensiva, né altresì faccia comprendere se venga parametrata sugli utilizzi ovvero sugli affidamenti concessi. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Sara Belotti) (riproduzione riservata)


La clausola in questione si imperniava – a quanto pare di intendere – sulla formula «media dell’importo delle aperture di credito in essere durante il trimestre».


Il testo integrale


 


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