Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5703 - pubb. 23/06/2011
Ius variandi e modifica di clausole preesistenti
ABF Napoli, 02 Aprile 2010, n. 192. Est. Rocco di Torrepadula.
Jus variandi ex art. 118 TUB – Clausola nuova – Esclusione.
Lo jus variandi, previsto dall’art. 118 TUB, è utilizzabile solo per le modifiche di clausole preesistenti, non per l’introduzione di nuove clausole. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Carlo De Sanctis) (riproduzione riservata)
Nel caso considerato dall’Arbitro, la banca aveva introdotto una «clausola sull’accordato» (peraltro giudicata comunque illegittima, segnala lo stesso giudicante richiamando il proprio precedente n. 172): e lo stesso «tenore letterale della modifica» indicava trattarsi di clausola nuova.
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