Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6165 - pubb. 18/07/2011

Controllo contabile dei sindaci e facoltà di avvalersi di dipendenti e ausiliari

Tribunale Udine, 17 Marzo 2011. Est. Pellizzoni.


Società per azioni - Attività di controllo e di revisione contabile svolta dei sindaci - Distinzione tra controllo di legalità e controllo contabile - Facoltà dei sindaci di avvalersi di ausiliari o dipendenti nello svolgimento del controllo contabile - Condizioni.



La riforma del diritto societario ha distinto il controllo di legalità - rimasto affidato al collegio sindacale - dal controllo contabile in senso stretto, affidato invece alle società di revisione o al revisore contabile, prevedendo tuttavia che quest'ultimo tipo di controllo, per le società che non fanno ricorso al mercato di rischio, possa essere affidato anche al collegio sindacale purché sia composto da revisori contabili. Si deve pertanto ritenere pacifico che anche l'attività di controllo contabile, per quanto non più affidata ad un organo interno della società, sia un'attività assimilabile a quella del collegio sindacale e che, come tale, in applicazione della regola prevista dall'articolo 2403 bis, comma 4, c.c., possa dai sindaci essere svolta avvalendosi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese ed a condizione che ciò non sia espressamente escluso dall'incarico, di dipendenti o ausiliari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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