Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6294 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. II, 25 Marzo 2005, n. 6468. Est. Migliucci.


Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Rappresentanza della società - In genere - Attività di gestione affidata ad un consiglio di amministrazione - Potere deliberativo e potere di rappresentanza esterna - Rispettiva titolarità del consiglio di amministrazione e dell presidente - Conseguenze - Contratto concluso dal presidente - Mancata ratifica da parte del consiglio di amministrazione - Inefficacia del contratto - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.



Quando l'attività di gestione di una società dotata di personalità giuridica è affidata ad un consiglio d'amministrazione si verifica (a differenza del caso dell'amministratore unico) una separazione del potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell'ente, da quello di rappresentanza esterna, in quanto il primo appartiene al consiglio d'amministrazione, mentre il secondo spetta al presidente o all'amministratore cui esso sia stato espressamente conferito. Pertanto il contratto concluso dal presidente senza la ratifica del consiglio d'amministrazione, essendo stipulato da un rappresentante senza poteri, è inefficace per la società. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PENZO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 204, presso lo studio dell'avvocato BOZZA ALESSANDRO, che lo difende unitamente all'avvocato STEFANO FALDELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA FIDUCIARIA ASSIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 00268/02 proposto da:
CAB ASSIC SPA, in persona dell'Amm.re Delegato DOMINIQUE SALVY, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEI COLLI PORTUENSI 94, presso lo studio dell'avvocato VITI ALFREDO, che lo difende unitamente all'avvocato CALOGERO FERRARA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PENZO PAOLO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1157/01 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 24/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/04 dal Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato BOZZA Alessandro, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato VITI Alfredo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione e rigetto ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31 gennaio 1990 la s.p.a. Mercury Compagnia di Assicurazioni e riassicurazioni proponeva opposizione avverso il decreto notificatole il 19 gennaio 1990 con cui. il Presidente del tribunale di Bologna le aveva ingiunto di pagare a favore del dottore commercialista Paolo Penzo la somma di L. 55.433.800, oltre interessi, quale compenso preteso dal ricorrente per l'asserita attività professionale prestata in occasione delle trattative per la cessione da parte di Michele Tossani di n. 203.075 azioni della s.p.a. I.T.P. a favore della s.p.a. Mercury e conclusasi con il contratto preliminare di vendita sottoscritto dalle parti il 12-3-1987.
L'opponente: deduceva di non avere conferito alcun incarico al professionista e di non avere ricevuto dal medesimo alcuna richiesta di pagamento; disconosceva di essersi impegnata all'acquisto delle azioni di cui alla predetta scrittura. L'opposto, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, precisando di avere ricevuto da Leonardo Di Donna, quale rappresentante legale sia della s.p.a Mercury che della s.p.a La Fiduciaria Assicurazioni, l'incarico di trattare l'acquisto delle azioni del Tossani. Con sentenza del 27 gennaio 1998 il tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava l'opposto decreto, rigettando la domanda del Penzo. Secondo i giudici di primo grado non era stato provato il conferimento dell'incarico da parte della s.p.a. Mercury, anche per il rilievo che nel contratto di cessione delle azioni le indicazioni delle società acquirenti erano scritte a mano in un contesto dattilografato.
Con sentenza del 31 marzo 2000 la Corte di appello territoriale, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dal Penzo, condannava la s.p.a. Mercury (nelle more del giudizio di secondo grado incorporata nella s.p.a. La Fiduciaria Assicurazioni) al pagamento del compenso nella misura di L. 3.000.000 e alla restituzione dell'importo di L. 9.106.104, oltre agli interessi legali, dichiarando interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio.
I giudici di appello ritenevano provato il conferimento dell'incarico da parte della s.p.a. Mercury sulla base delle seguenti considerazioni: dall'epigrafe dattiloscritta della scrittura privata del 12-3-1987 era risultato che la promessa di vendita, avente ad oggetto un pacchetto di azioni della spa I.T.P., era stata sottoscritta dal Di Donna, non quale persona fisica, bensì come legale rappresentante della predetta s.p.a. Mercury, giacché, seppure nella predetta scrittura era indicato come Presidente di una società per azioni, l'accordo era stato subordinato all'approvazione del consiglio di amministrazione della s.p.a. Mercury e dell'I.S.V.A.P., circostanze da cui doveva desumersi che si trattava non di una cessione da un privato all'altro ma di un atto relativo a una società di assicurazione. La effettiva partecipazione alle trattative di un commercialista per conto del candidato acquirente dimostrava dunque che il medesimo commercialista era stato incaricato per conto e nell'interesse della predetta società, a nulla rilevando nè l'assenza di atti formali di conferimento dell'incarico ne' - ai sensi dell'art. 2384 c.c. - le eventuali limitazioni dei poteri di rappresentanza del Di Donna.
Sulla scorta delle deposizioni dei testi escussi era risultata la concreta attività professionale svolta dal Penzo in misura peraltro ridotta rispetto a quanto preteso e non dimostrato. Il compenso era quindi determinato, con il ricorso al criterio dell'equità e in relazione al risultato ottenuto, nell'importo di L. 3.000.000. La sentenza escludeva invece l'ulteriore compenso chiesto per l'attività "di recesso ed esclusione soci", osservando che, essendo mancata la condizione dell'approvazione da parte del consiglio di amministrazione delle società acquirenti, l'atto non aveva avuto il rilievo di effettiva definizione dei rapporti fra il Tossani e le due società: la proposta di definizione, in quanto subordinata al potere di accettazione delle promittenti l'acquisto, attraverso la deliberazione dei rispettivi C.D.A.) era nulla, ai sensi dell'art. 1355 c.c., per il carattere meramente potestativo della relativa condizione.
Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il Penzo sulla base di due motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la s.p.a. CAB Assicurazioni, nuova ragione sociale della s.p.a. La Fiduciaria assicurazioni, proponendo altresì ricorso incidentale in base a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., essendo stati proposti avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale il Penzo, denunciando ultrapetizione e violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c, in relazione all'art. 360 c.p.c., censura la decisione impugnata che, nel ritenere la nullità della scrittura del 12-3-1987, aveva compiuto un accertamento del tutto estraneo al thema decidendum, che aveva ad oggetto il conferimento da parte della Mercury dell'incarico professionale al ricorrente. Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2229 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., deduce che la sentenza gravata, negando il compenso in considerazione della nullità della richiamata scrittura privata, non aveva tenuto conto che l'obbligazione del professionista è un obbligazione di mezzi e non di risultato. Peraltro, prima di procedere all'esame del ricorso principale, va deciso quello incidentale, che presenta carattere di prorità logico- giuridica rispetto al primo.
Con il primo motivo, la CAB Assicurazioni, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 e 2712 c.c., 214 comma 2 e 215 n. 2 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), deduce che la decisione gravata, nel ritenere erroneamente che il Penzo era intervenuto nella trattativa per conto e nell'interesse della s.p.a. Mercury su incarico del Di Donna, aveva dato rilievo alla scrittura del 12-3-1987, in quanto dal medesimo sottoscritta quale Presidente di una società per azioni e per il riferimento in essa contenuto - in forma dattiloscritta - all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione delibi stessa Mercury.
Tale scrittura - osserva la ricorrente incidentale - era stata impugnata sin dall'atto di opposizione e non poteva ritenersi riconosciuta;
d'altra parte, tale copia non era conforme a quella che, posseduta ed esibita dal Tossani, era da considerarsi, secondo quanto affermato dallo stesso Penzo, l'originale.
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, denunciando omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), deduce di avere provato con i documenti e i consequenziali rilievi di logica e verosimiglianza che il Penzo non era stato e non poteva essere il suo professionista, come lo stesso commercialista, ignaro di chi fosse la reale controparte del Tossani, aveva confessato: "la qualità" del Di Donna non aveva un preciso riferimento, sicché correttamente il tribunale aveva giudicato la scrittura de qua una semplice proposta da sottoporre a qualcuno; in realtà la sentenza aveva omesso la motivazione in ordine a una serie di elementi che avrebbero dovuto escludere l'interesse della ricorrente all'acquisto delle azioni del Tossani.
I motivi, essendo strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente.
Le censure sono fondate per quanto di seguito si dirà. In definitiva, secondo la ricorrente incidentale, poiché la scrittura in questione costituiva una semplice proposta subordinata alla successiva approvazione da parte di altro soggetto, il Di Donna non avrebbe potuto impegnare la s.p.a. Mercury alla quale dunque non era riferibile la scrittura de qua.
La CAB Assicurazioni, nel dedurre la omessa motivazione per mancato esame di documenti, censura l'iter logico-giuridico seguito dalla decisione impugnata, sostanzialmente addebitando a questa la incongruità della ricostruzione della fattispecie tale da non consentire di individuarne la ratio decidendi.
La decisione impugnata, nel riconoscere al Penzo il compenso relativo alla partecipazione alle trattative (onorario a vacazione previsto dalla tariffa professionale), ha ritenuto che l'incarico professionale era stato conferito al Penzo dalla s.p.a. Mercury attraverso la persona del Di Donna, il quale - intervenendo nella scrittura del 12-3-1987 - aveva agito non quale persona fisica ma come Presidente del consiglio di amministrazione della medesima società.
I giudici di appello rilevavano in proposito che seppure l'indicazione dattiloscritta non conteneva al riguardo il riferimento alla qualità di Presidente della Mercury (apposta a mano) del medesimo, nel testo dattiloscritto era contenuto l'espresso riferimento alla necessità della approvazione dell'accordo da parte del consiglio di amministrazione della predetta società nonché dell'I.S.V.A.P..
Pertanto, secondo i giudici di appello, la partecipazione alle trattative per conto del candidato acquirente stava a dimostrare che quel commercialista era stato incaricato per conto e nell'interesse della società.
Peraltro, la sentenza, dopo avere liquidato il suddetto compenso, escludeva invece l'onorario (a percentuale) chiesto per "recesso ed esclusione dei soci", rilevando in proposito che, essendo mancata la condizione dell'approvazione da parte dei consigli di amministrazione delle società promissarie l'acquisto, l'atto non aveva avuto alcun rilievo di effettiva definizione dei rapporti fra il Tossani e le due società: la proposta di definizione, essendo subordinata al potere di accettazione delle promittenti l'acquisto, era ritenuta nulla, ai sensi dell'art. 1355 c.c., perché sottoposta a una condizione meramente potestativa.
In sostanza i giudici di appello hanno ritenuto che la dichiarazione negoziale delle promissarie acquirenti non era stata mai posta in essere, essendo mancata l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione delle predette società, alla quale era stata condizionata la proposta formulata dal Di Donna.
Tale considerazione implicava evidentemente, come necessaria conseguenza logica, l'estraneità della s.p.a. Mercury al contratto del 12-3-1987, non riconducibile alla volontà della società che si forma attraverso la deliberazione dell'organo preposto. In proposito occorre ricordare che quando l'attività di gestione di una società dotata di personalità giuridica è affidata ad un consiglio di amministrazione si verifica (a differenza del caso dell'amministratore unico) una separazione del potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell'ente, da quello di rappresentanza esterna, in quanto il primo appartiene al consiglio di amministrazione, che è l'organo deputato alla formazione della volontà, mentre il secondo spetta al presidente o all'amministratore cui esso sia stato espressamente conferito (Cass. 9710/1994). In definitiva l'attività compiuta dal Di Donna doveva essere ratificata dall'organo preposto alla formazione della volontà dell'ente ed, in mancanza, doveva considerarsi posta in essere da un rappresentante senza poteri e perciò priva di effetti per la società. Orbene, le stesse considerazioni formulate dalla sentenza in ordine alla necessità dell'approvazione della proposta e alla mancata approvazione sono evidentemente inconciliabili con l'affermazione secondo cui il Di Donna, nel conferire l'incarico professionale, avrebbe agito nell'interesse e per conto della Mercury, alla quale veniva attribuita l'attività svolta dal Presidente. Il ricorso incidentale va accolto, mentre è assorbito il ricorso principale; la sentenza va cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2005