Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6305 - pubb. 01/08/2010

Azione individuale di responsabilità promossa dal socio contro gli amministratori di società di persone

Cassazione civile, sez. I, 25 Luglio 2007, n. 16416. Est. Schirò.


Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Amministrazione - In genere - Società in nome collettivo - Doveri degli amministratori - Violazione - Azione individuale di responsabilità promossa dal socio - Lesione del patrimonio sociale - Non sufficienza - Lesione del valore della quota - Necessità - Fattispecie.



L'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone, coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali; tuttavia, la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art.2043 cod. civ. ed in applicazione analogica dell'art.2395 cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che le illegittime sottrazioni di somme di pertinenza della società in nome collettivo operate dall'amministratore avessero provocato una lesione dell'integrità del patrimonio sociale e solo indirettamente del valore della quota del singolo socio, essendo dunque infondata l'azione di responsabilità individuale). (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BONATO BRUNO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Aurelia 190/A, presso l'avv. Massimo Felici, rappresentato e difeso dagli avvocati MURARO Giovanni ed Ezzelino Marangoni per procura in atti;
- ricorrente -
contro
CASTEGNARO SANDRA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lazzaro Spallanzani 36, presso l'avv. DELPINO Alberto, che la rappresenta e difende, insieme con gli avvocati Giovanni Gozzi e Gaetano Caracuzzi, per procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 214, pubblicata in data 11 febbraio 2002;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dell'11 aprile 2007 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
udito, per il ricorrente, l'avv. Ezzelino Marangoni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto notificato il 3 febbraio 1988 Sandra Castegnaro, premesso di essere stata socia al 50% con Bruno Bonato della società Uni- Vent, esponeva che, successivamente alla cessazione dell'attività ed alla liquidazione delle quote societarie, aveva rinvenuto nella documentazione sociale sette fatture relative a pagamenti effettuati in favore del Bonato per complessive L. 65.559.000, a titolo di provvigioni maturate per imprecisate operazioni commerciali, nonché altri documenti che provavano esborsi fatti dalla società a favore del medesimo Bonato, o pagamenti fatti a terzi per servizi o merci forniti non alla società ma al Bonato personalmente. L'attrice, dopo aver altresì dedotto che agli esborsi fatti dalla società in favore del convenuto non potevano corrispondere crediti di questo per provvigioni, non essendo il Bonato terzo rispetto alla società, conveniva pertanto davanti al Tribunale di Vicenza Bruno Bonato, chiedendone la condanna al rimborso del 50% degli importi di cui sopra, per la somma complessiva di L. 32.779.500. 1.a. Il convenuto si costituiva in giudizio e - premesso di essere stato socio al 15% della s.n.c. Uni-Vent., della quale era socio all'85% il suocero Pietro Castegnaro, e che con atto del 13 novembre 1986 la società era stata trasformata in società a responsabilità limitata e poi, nel gennaio del 1987, era stata alienata a terzi - esponeva di essere stato amministratore di detta società dal 1984 in poi e che tuttavia l'amministrazione era stata curata dall'attrice Sandra Castegnaro e da Raffaella Castegnaro (moglie dell'esponente), le quali avevano regolarmente contabilizzato le fatture emesse e i pagamenti effettuati per le prestazioni da lui svolte in favore della società e per le quali aveva maturato provvigioni.
1.b. Con altra citazione davanti allo stesso Tribunale, notificata il 6 aprile 1988, la Castegnaro S. chiedeva la condanna del Bonato a rimborsarle l'ulteriore importo di L. 5.177.735 per ulteriori pagamenti dalla società Uni-Vent in favore del convenuto. 2. Riunite le cause, il Tribunale di Vicenza rigettava le domande della Castegnaro S., la quale proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza appellata.
Costituitosi il contraddittorio con il Bonato, che chiedeva il rigetto del gravame, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 214 pubblicata in data 11 febbraio 2002, in riforma della sentenza appellata condannava il Bonato alla restituzione della complessiva somma di L. 34.980.000, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dai singoli prelievi fino al saldo effettivo, e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale affermava che:
2.a. l'art. 2260 c.c., che concede alla società di persone la facoltà di agire contro gli amministratori per rivalersi del danno subito a causa del loro inadempimento ai doveri fissati dalla legge e dall'atto costitutivo, non esclude, in difetto di previsione derogativa, il diritto di ciascun socio di pretendere il ristoro del pregiudizio direttamente ricevuto in dipendenza del comportamento doloso e colposo degli amministratori medesimi in base alle disposizioni generali dell'art. 2043 c.c., o in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., oppure delle regole sulla responsabilità contrattuale, ove si verta in violazione degli obblighi posti con il mandato ad amministrare e con ulteriori accordi;
2.b. nella specie la qualità di socia della Castegnaro S. era dimostrata in atti e comunque pacifica e l'azione esercitata doveva essere configurata, non come richiesta di reintegra a favore della società di eventuali utili da distribuire, bensì di responsabilità ex art. 2395 c.c., e di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., nei confronti del Bonato, a titolo esclusivamente personale per illegittime sottrazioni da questo compiute,che avevano depauperato il valore della quota della Castegnaro S.;
2.c. risultavano in atti, anche attraverso l'espletata consulenza tecnica d'ufficio, le prove concrete di illegittimi prelievi da parte del Bonato per sue prestazioni come agente, risultate indimostrate o provate insussistenti;
2.d. in particolare la consulenza d'ufficio aveva posto in evidenza un illegittimo prelievo di L. 36.725.000, mentre attraverso indizi gravi e concordanti erano state accertate spese estranee all'oggetto sociale per L. 11.348.091;
2.e. dalla consulenza d'ufficio era inoltre emerso con chiarezza che il Bonato non aveva avuto con la società di cui era amministratore alcun rapporto di agenzia, essendo al riguardo irrilevanti gli elenchi di clienti visitati, elenchi formati o provenienti dallo stesso Bonato, il quale non aveva pertanto adempiuto all'onere probatorio sui di lui gravante e comunque, per il periodo considerato, non aveva versato alcun contributo all'Enasarco, svolgendo inoltre attività di agenzia a favore di soggetti estranei alla società da lui amministrata, in violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2301 c.c..
3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Bonato sulla base di sei motivi e memoria. Resiste con controricorso la Castegnaro S.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia "omessa motivazione e considerazione dell'eccepita inammissibilità dei motivi di appello" introdotti tardivamente, in violazione degli artt. 242 e 245 c.p.c., dalla Castegnaro S., la quale, mentre nell'atto di appello si era limitata ad affermare la sua legittimazione attiva in modo generico e contraddittorio, lamentando succintamente un danno proprio "quantomeno nella ripartizione degli utili", e a indicare come oggetto dell'azione il recupero dall'altro socio della quota che questi aveva "sottratto dall'attivo del sodalizio", senza menzionare le norme su cui si fondava la domanda, nell'atto di costituzione del nuovo difensore e nella comparsa conclusionale aveva introdotto motivi nuovi, deducendo che la domanda riguardava un'azione di responsabilità e di risarcimento danni a titolo esclusivamente personale, fondata sull'art. 2260 c.c., in relazione agli artt. 2395 e 2043 c.c.. Il ricorrente, in particolare, si duole che la Corte di merito non si sia data carico dell'eccezione d'inammissiblità dei nuovi motivi e delle nuove prospettazioni formulati dall'appellante. 2. Con il secondo motivo il Bonato denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2395 e 2043 c.c., e, premesso che la Castegnaro S. ha agito in nome proprio, e non della società, deduce che l'azione di responsabilità del singolo socio nei confronti dell'amministratore, prevista dall'art. 2395 c.c., per le società di capitali, ma applicabile "in via analogica e in concorso con l'art. 2043 c.c.", anche alle società di persone, ha per oggetto soltanto i danni che incidono direttamente sul patrimonio del socio medesimo, mentre nella specie l'azione proposta riguardava il diritto alla conservazione del patrimonio sociale che spetta soltanto alla società e non al singolo socio.
3. Con il terzo motivo il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione di legge, nonché omessa motivazione circa l'eccepito difetto di legittimazione attiva della Castegnaro S., in quanto l'azione risarcitoria è stata promossa dopo che la società in nome collettivo era stata trasformata in società a responsabilità limitata e dopo che la Castegnaro S. aveva ceduto a terzi la propria quota.
Deduce, in particolare, il Bonato che la cessione delle partecipazioni sociali comporta la cessione anche delle ragioni creditorie, di natura sia contrattuale che extracontrattuale, mentre la domanda proposta dalla Castegnaro S. in base all'art. 2260 c.c., in relazione agli artt. 2043 e 2395 c.c., presupponeva il mantenimento nella parte attrice della qualità di socia, nella specie venuta meno per la cessione a terzi della quota. Inoltre, essendosi la società in nome collettivo trasformata in società a responsabilità limitata, la Castegnaro S. avrebbe potuto esercitare direttamente soltanto l'azione ex art. 2395 c.c., senza far ricorso all'art. 2260 c.c..
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'asserita distribuzione di utili e deduce che la Corte di merito ha affermato l'esistenza di utili da distribuire sulla base di un dato logicamente e giuridicamente inadeguato, ossia sul fatto che i bilanci erano in attivo, circostanza in realtà priva di adeguata rilevanza probatoria, in quanto la distribuzione degli utili avrebbe dovuto comunque essere deliberata dai soci, deliberazione di cui nella specie non è stata fornita prova.
5. Con il quinto motivo il Bonato denuncia ancora vizio di motivazione ed afferma che, qualora si ritenga che l'azione di responsabilità sia stata esercitata con riferimento alla disciplina delle società di persone, la Castegnaro S., che pure disponeva di poteri di amministrazione e controllo, non ha esercitato detti poteri, consentendo l'approvazione dei bilanci anno dopo anno senza riserve ne' contestazioni, con la conseguenza che la medesima è decaduta dall'azione d'impugnazione ex art. 9 dello statuto sociale, mentre la sentenza di appello ha omesso di prendere in considerazione questa eccezione attinente a circostanza decisiva e di motivare sul punto.
6. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., e omessa motivazione, in quanto la Corte Territoriale, sebbene il credito riconosciuto avesse natura di valuta, derivando da precise poste contabili, ha concesso a controparte la rivalutazione monetaria del medesimo (oltre agli interessi legali), senza che l'interessata abbia dimostrato il maggior danno, e comunque riconoscendo la rivalutazione piena e non soltanto per la parte di svalutazione eccedente il tasso legale degli interessi.
7. Il primo motivo è infondato.
Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la Corte Territoriale ha preso specificamente in considerazione l'eccezione dell'appellato, dichiarandola priva di fondamento sulla base di un'esauriente motivazione, immune da vizi logici, che fondandosi sull'interpretazione della domanda e dei motivi di appello, ha chiarito, da un lato, che le argomentazioni del Giudice di primo grado in ordine alla mancanza di legittimazione attiva della Castegnaro S. erano state specificamente contestate dall'appellante e, dall'altro, che la pretesa attrice aveva ad oggetto la richiesta, non di reintegra favore della società di eventuali utili da distribuire, ma di restituzione di somme indebitamente e illegittimamente percepite dal Bonato, ex socio ed amministratore della società Uni-Vent, ed il risarcimento dei danni conseguenti a tali sottrazioni, che avevano depauperato il valore della quota della Castegnaro S., per comportamenti di cui doveva ritenersi responsabile personalmente il Bonato stesso in base agli artt. 2395 e 2043 c.c.. 7.1. Osserva il collegio che l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al Giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. 5 agosto 2005, n. 16596; 6 ottobre 2005, n. 19475; 7 luglio 2006, n. 15603).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata, sorretta da congrua e logica motivazione in ordine al contenuto della domanda introduttiva del giudizio e delle critiche mosse nell'atto di appello alle considerazioni svolte nella sentenza di primo grado circa il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, si sottrae alle censure del ricorrente, con conseguente rigetto del primo motivo. 8. È invece fondato e merita accoglimento il secondo motivo. 8.1. Il collegio condivide l'orientamento espresso da questa Corte, secondo il quale l'art. 2260 c.c., nel concedere alla società di persone, quale ente munito di autonoma soggettività e di un proprio patrimonio, la facoltà di agire contro gli amministratori, per rivalersi del danno subito a causa del loro inadempimento ai doveri fissati dalla legge o dall'atto costitutivo, non esclude, in difetto di previsione derogativa, il diritto di ciascun socio di pretendere il ristoro del pregiudizio direttamente ricevuto in dipendenza del comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi, in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., e in base alle disposizioni generali dell'art. 2043 c.c. (Cass. 10 marzo 1992, n. 2872; Cass.,13 dicembre 1995, n. 12772).
8.2. Tuttavia l'azione individualmente concessa ai soci per il risarcimento dei danni loro cagionati dagli atti dolosi o colposi degli amministratori, di natura extracontrattuale, presuppone che i danni suddetti non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano direttamente cagionati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori e dei sindaci, che tale comportamento abbiano reso possibile violando i loro doveri di controllo (Cass. 3 agosto 1988, n. 4817; 2 giugno 1989, n. 2685; 7 settembre 1993, n. 9385; 28 maggio 2004, n. 10271).
Pertanto il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta alla società e non al socio come tale, il quale ha in materia un interesse, la cui eventuale lesione non può concretare quel danno diretto necessario per poter esperire l'azione individuale di responsabilità conto gli amministratori (Cass. 7 settembre 1993, n. 9385).
8.3. Nel caso di specie, la Corte di merito - nel ravvisare erroneamente come danno direttamente cagionato alla Castegnaro S., e imputabile alla responsabilità del Bonato quale amministratore della società Uni-Vent, quello derivante dalle illegittime sottrazioni operate dal Bonato stesso, "che hanno depauperato il valore della quota della Castegnaro S.", e, quindi, un pregiudizio in realtà arrecato direttamente al patrimonio sociale e solo di riflesso al patrimonio del socio - non si è uniformata al principio di diritto enunciato al precedente paragrafo 8.2. e deve essere conseguentemente annullata, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, riguardanti questioni non più rilevanti ai fini della decisione della controversia (Cass. 10 giugno 1987, n. 5057; 6 giugno 2006, n. 13259).
9. Poiché non sono necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto delle originarie domande della Castegnaro S., non ricorrendo, per le considerazioni svolte nel precedente paragrafo 8.2., i presupposti dell'azione di responsabilità e delle domande risarcitorie introduttive dei giudizi di merito, poi riuniti, proposte dalla stessa Castegnaro S..
10. Il compimento da parte del Bonato di illegittimi atti di prelievo di somme di pertinenza della società, accertato dai giudici di appello e non fatto oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente, nonché l'esito alterno delle diverse fasi del giudizio giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande introduttive del giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2007