Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6365 - pubb. 22/08/2011

Cessione di azienda bancaria e responsabilità del cessionario per i debiti dell’azienda ceduta

ABF Milano, 20 Aprile 2011, n. 822. Pres., est. Gambaro.


Cessione di azienda bancaria – Responsabilità per debiti del cessionario – Solo alle condizioni sancite dalla norma dell’art. 2560, comma 2, c.c..



Il cessionario di azienda risponde dei debiti relativi alla azienda ceduta solo nei limiti segnati dalla norma dell’art. 2560, comma 2, c.c., perché il disposto dell’art. 58 TUB viene appunto integrato da detta norma generale. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)


Lo stesso Arbitro segnala che, peraltro, l’orientamento della letteratura è nel senso di ritenere comunque responsabile il cessionario (trascorsi tre mesi dal compimento dei previsti oneri pubblicitari). Ma nota altresì che una elaborata decisione del Tribunale di Novara (21 settembre 2004, in Contratti, 2005, 461) «induce ad un ripensamento dell’orientamento dottrinale prevalente». 


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