Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6449 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. II, 11 Marzo 2003, n. 3556. Est. Bucciante.


Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - In genere - Società a responsabilità illimitata con patrimonio immobiliare - Negozio di cessione di quote e "contrarius actus" - Forma scritta - Necessità - Esclusione.

Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Norme applicabili - Società a responsabilità illimitata con patrimonio immobiliare - Negozio di cessione di quote e "contrarius actus" - Forma scritta - Necessità - Esclusione.



Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità illimitata, indipendentemente dall'eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede ne' "ad substantiam" ne' "ad probationem" la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CURATOLO POMPEO, CURATOLO PIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato CESIDIO DI GRAVIO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BALLA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. MONICI 21, presso lo studio dell'avvocato CORRADO DE LIBERIS, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2798/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 05/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 marzo 1996 il Tribunale di Roma, riuniti i processi relativi a due cause promosse da Mario Balla nei confronti di Pompeo Curatolo e di Pietro Curatolo, in accoglimento delle domande proposte dall'attore, condannò il primo convenuto al pagamento di lire 49.5000.000 ed entrambi in solido al pagamento di lire 28.773.800, oltre agli interessi, ritenendo: la prima somma era stata corrisposta da Mario Balla a Pompeo Curatolo, come parte del prezzo della cessione di quote della s.r.l. Johnny Shoes, in esecuzione di un contratto tra loro intervenuto con una scrittura del 1 aprile 1987, ma in seguito consensualmente risolto in forma verbale; l'altro importo era stato versato dallo stesso Balla, sempre "in conto prezzo" del trasferimento della partecipazione nella società, con il ricavato dello sconto di alcuni titoli cambiari trasmessigli dai Curatolo e non andati "a buon fine". Impugnata dai soccombenti, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza del 5 ottobre 1999 ha rigettato il gravame, osservando (sui punti che hanno poi formato oggetto di ricorso): non occorreva che la risoluzione consensuale del contratto fosse provata per iscritto, essendo" verosimile l'ipotesi di aggiunte o modificazioni verbali; l'accordo relativo allo scioglimento del rapporto emerge da vari dati, come la consegna dai Curatolo al Balla di un assegno di lire 30.024.500, l'epoca di rilascio del titolo, l'astensione del cedente, protrattasi per due anni, dal pretendere il pagamento del prezzo residuo, la sua sopravvenuta mancanza di interesse al trasferimento della partecipazione societaria; è irrilevante che le cambiali trasmesse al Balla per lo sconto non rechino la firma di girata dei beneficiari dell'operazione.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Pompeo Curatolo e Pietro Curatolo, in base a un motivo. Mario Balla si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso Pompeo Curatolo e Pietro Curatolo, denunciando "violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 e segg. c.c. e degli artt. 1350 e segg. c.c.; omessa e contraddittoria motivazione; violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.", lamentano che la Corte di appello ha ritenuto provata l'avvenuta risoluzione consensuale del contratto di cessione a Mario Balla di quote della s.r.l. Jhonny Shoes, sulla base di presunzioni, di ammissioni e di documenti non firmati dagli originari convenuti, mentre il negozio, così come quello asseritamente sciolto, avrebbe dovuto essere concluso per iscritto a pena di nullità, anche perché comportava il trasferimento di un immobile appartenente alla società.
La censura non è fondata.
Come esattamente hanno rilevato i ricorrenti, in effetti è incongruo il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, al disposto dell'art. 2723 cod. civ., che consente la prova per testimoni (e quindi per presunzioni) di patti posteriori, aggiunti o contrari al contenuto di un documento, quando appare verosimile che siano stati conclusi verbalmente: la norma concerne le modifiche apportate a un negozio, nel presupposto della persistenza e prosecuzione del relativo rapporto, sicché non si riferisce ai casi in cui ne venga concordata dalle parti la cessazione (v., per tutte, Cass. 9 gennaio 1990 n. 100).
La decisione adottata dalla Corte di appello è tuttavia conforme al diritto, sicché occorre soltanto correggerne la motivazione, osservando che il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una s.r.l., indipendentemente dall'eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede ne' ad substantiam ne' ad probationem la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa (v., tra le altre, Cass. 10 novembre 1998 n. 11296; 28 febbraio 1998 n. 2252). Altrettanto validamente, pertanto, ne può essere concordata la risoluzione in forma soltanto verbale, sicché la prova del negozio di scioglimento del rapporto non è soggetta a limiti. Si deve quindi ritenere che legittimamente il giudice di secondo grado ha utilizzato il complesso di elementi di carattere indiziario indicati nella sentenza impugnata e li ha considerati - con una valutazione che non può essere sindacata in sede di legittimità e che comunque, sotto questo profilo, non ha formato oggetto di contestazioni da parte dei Curatolo - tali da assurgere al rango di piena prova.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2003