Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6612 - pubb. 01/08/2010

Prenotazione a debito e giurisdizione delle commissioni tributarie

Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Novembre 1991, n. 12770. Est. Rocchi.


Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma del 1972) - Commissioni tributarie - In genere - Giurisdizione in materia d'imposta di registro - Registrazione con prenotazione a debito - Controversia insorta in via di contestazione della nota compilata dal cancelliere e resa esecutiva dal capo dell'ufficio giudiziario - Sussistenza di detta giurisdizione - Rito dell'opposizione a decreto ingiuntivo - Inapplicabilità.

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - In materia d'imposta di registro - registrazione con prenotazione a debito - Contestazione della nota compilata dal cancelliere e resa esecutiva dal capo dell'ufficio giudiziario - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Rito dell'opposizione a decreto ingiuntivo - applicabilità - Esclusione.



La giurisdizione delle commissioni tributarie in materia d'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, deve essere affermata anche quando, trattandosi di registrazione con prenotazione a debito (nella specie, secondo le previsioni degli artt. 91 e 133 della legge fallimentare), la controversia insorga in via di contestazione della nota compilata dal cancelliere e resa esecutiva con provvedimento del capo dell'ufficio giudiziario (art. 43 disp. att. cod. proc. civ.), restando di conseguenza esclusa la denunciabilità di tale provvedimento secondo le regole dettate dal codice di rito in tema di opposizione a decreto ingiuntivo. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 91 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Fernando SANTOSUOSSO Pres. di Sez.
f.f. di Primo Presidente
Dott. Franco BILE Pres. di Sez.
" Alberto ZAPPULLI "
" Filippo ANGLANI Consigliere
" Mauro SAMMARTINO "
" Francesco FAVARA "
" Giuseppe ROTUNNO "
" Enzo MERIGGIOLA "
" Alfredo ROCCHI Rel. "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 792-88 del R.G. AA.CC., proposto da
FRANCHINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Teulada n. 55, presso lo studio dell'avv.to Domenico Mondello, rappresentato e difeso dallo avv.to Giuseppe Ventura, giusta delega in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avv.ra Gen.le dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis. Controricorrente
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino dep. il 28.11.1986.
Udita nella Pubblica Udienza, tenutasi il giorno 6.12.90 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dr. Rocchi.
Udito l'avv.to Palatiello.
Udito il P.M. nella persona del Dr. Paolucci, avv.to gen.le, presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per l'accoglimento del 1 motivo e l'assorbimento del 2 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.10.-15.10.1980, la Corte di Appello di Torino omologava il concordato fallimentare proposto da Antonio Franchino. La sentenza veniva registrata a debito, con prenotazione dell'imposta di registro per L. 6.964.100.
La cancelleria della Corte di appello di Torino, ufficio del campione civile, procedeva, quindi, al recupero della detta somma nei confronti del Franchino, unitamente a quanto dovuto per le altre spese annotate a debito.
Il cancelliere compilava al riguardo, secondo il rito (art. 43 disp. att. c.p.c.) la nota relativa, che veniva dichiarata esecutiva dal Presidente della Corte di appello piemontesi, con provvedimento avverso il quale il Franchino proponeva opposizione, innanzi la stessa Corte, contestando, nel merito, che il tributo fosse dovuto. La Corte adita, giudicando sulla opposizione, con la sentenza impugnata in questa sede, affermata la propria giurisdizione e rigettava nel merito l'opposizione.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Franchino, sulla base di due motivi di annullamento. Resiste con controricorso l'amministrazione finanziaria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che la competenza giurisdizionale a conoscere l'opposizione sia delle Commissioni tributarie, a norma dell'art. 1 del D.P.R. N. 636-72. Denunzia all'uopo la violazione od erronea applicazione della norma di cui all'art. I, comma secondo lett. F del D.P.R. n. 636-72, la violazione ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 43 delle disp. att. del c.p.c., la violazione ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 634-72 e la violazione dell'art. 295 c.p.c..
Con il secondo motivo, denunciando violazione od erronea applicazione delle norme di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 131-86 e del successivo art. 38, nonché degli artt. 27 e 35 D.P.R. n. 634-72 e ancora omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, contesta la decisione impugnata nel merito.
La prima censura è fondata e va accolta con assorbimento della seconda.
È appena il caso di ricordare che, in attuazione della riforma tributaria, l'art. I. comma 2, lett. F. del D.P.R. n. 636-72 ha attribuito alle Commissioni Tributarie la cognizione delle controversie tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti in materia di imposta di registro, con la conseguente carenza di giurisdizione del giudice ordinario in merito alle dette controversie.
Resta in vigore il previgente sistema di prenotazione a debito e successiva riscossione delle imposte di registro afferenti agli atti dei giudizi compiuti nell'interesse delle persone e degli enti ammessi al gratuito patrocinio od assimilati, quali gli atti delle procedure fallimentari di cui agli artt. 91 e 133 della L.F.. Tale sistema, peraltro, non costituisce deroga in punto di giurisdizione ai criteri di cui al citato art. I del D.P.R. del 1972, assumendo, rispetto al sistema di devoluzione generale alla competenza giurisdizionale delle Commissioni Tributarie delle controversie in materia tributaria, il carattere di un momento di accertamento della obbligazione fiscale (ai fini del successivo procedimento speciale di riscossione), che produce gli effetti di un qualsiasi "atto di accertamento" e consente, come tale, la possibilità del ricorso al contenzioso tributario, secondo la disciplina di quest'ultimo.
Il mezzo giuridico assegnato al cancelliere per la riscossione delle somme iscritte a campione civile non integra, perciò, un decreto ingiuntivo del tipo disciplinato dal codice processuale civile e non è, di conseguenza, opponibile davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che lo ha emesso. Va, pertanto, esclusa la competenza funzionale della Corte torinese a conoscere l'opposizione de qua derivante dalla competenza monitoria del suo presidente ai sensi dell'art. 43 att. C.P.C. e va affermata la competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie in tema di imposta di registro.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarata la giurisdizione delle Commissioni tributarie, con assorbimento del secondo motivo, attinente al merito: per l'effetto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
Motivi di opportunità inducono a compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, sezioni unite civili accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione delle Commissioni tributarie; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata senza rinvio compensa le spese dell'"intero giudizio". Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.12.1990.