Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6623 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 07 Settembre 1970, n. 1254. Est. Giuliano.


Fallimento - Riabilitazione - Ricorso per cassazione contro le sentenze d'appello nel procedimento di riabilitazione - Notifica al procuratore generale presso la corte d'appello - Obbligatorietà.



Il ricorso per Cassazione avverso le sentenze pronunciate dalla Corte d'appello, a norma dell'art 144 della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942, n 267) in tema di riabilitazione civile del fallito, deve essere notificato a pena di inammissibilita al procuratore generale presso la Corte d' appello. (massima ufficiale)


Massimario, art. 144 l. fall.