Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6632 - pubb. 01/08/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 08 Luglio 1998, n. 6669. Est. Ferro.


Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Provvedimenti in materia fallimentare - Amministrazione controllata - Provvedimenti del giudice delegato - Portata - Reclamo - Decisione del Tribunale sul reclamo - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Sussistenza - Fondamento.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministrazione controllata - Deliberazione ed approvazione - Approvazione - Provvedimenti del giudice delegato - In genere - Portata - Reclamo - Decisione del Tribunale sul reclamo - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Sussistenza - Fondamento.

 



In tema di amministrazione controllata, il decreto del giudice delegato, previsto dall'art. 190 della legge fallimentare, pur se letteralmente limitato da detta norma alla nomina del comitato dei creditori, può avere ad oggetto un più ampio controllo dei presupposti di detta procedura, con la conseguenza che, in tal caso, il provvedimento del Tribunale sul reclamo avverso di esso proposto, assumendo carattere decisorio, è impugnabile per Cassazione ex art. 111 Cost., essendo ad esso attribuito carattere di definitività dalla stessa norma sopra citata. (massima ufficiale)


Massimario, art. 190 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI Presidente
Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere
Dott. Vincenzo FERRO Cons Relatore
Dott. Francesco FELICETTI Consigliere
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ARIOLI BORTOLO, titolare di omonima impresa agricola avente sede in Camairago Cascina del Santo e Mulazzana, e MIGLI GIAN PIETRO, con titolare dell'Azienda agricola Migli Gian Pietro e Ferdinando avente sede in Cavacurta Cascina Casella, rappresentati e difesi dall'avv. Tiziano Comparini del foro di Lodi e dall'avv. Maurizio Speziale e presso quest'ultimo elettivamente domiciliati in Roma, via Gaetano Filangieri n. 4, come da procura in calce al ricorso, successivamente elettivamente domiciliato in Roma, Via Trionfale n. 148 presso l'avv. Mario Ragazzoni, che li rappresenta e difende insieme all'avv. COMPARINI per proc. spec. not. Moroni del 13/6/97 n.69261 di repert.
- ricorrenti -
contro la
BURRO LAGO MONATE s.p.a. avente sede in Travedona Monate, in persona del suo amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Valcavi del foro di Varese e Giuseppe Di Stefano del foro di Roma, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Lucrino n. 25, come da procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro la
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA della BURRO LAGO MONATE s.p.a. in persona del Commissario Giudiziale
- intimata -
avverso il decreto del Trile di Varese 16/27 gennaio 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 1997 dal Relatore Cons. Vincenzo Ferro;
Uditi l'avv. Comparini per i ricorrenti e l'avv. Di Stefano per la resistente;
Udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale dott. Giovanni Lo Cascio, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 18/19 luglio 1994 il Tribunale di Varese ha ammesso la società Burro Lago Monate s.p.a. alla procedura di amministrazione controllata per anni due, contestualmente emanando i relativi provvedimenti conseguenziali. Nell'udienza del 12 novembre 1994, fissata per la convocazione dei creditori, il rappresentante di Arioli Bortolo e di Migli Gian Pietro, creditori privilegiati nella qualità suindicata in epigrafe quali conferenti latte, ha interloquito per eccepire il mancato rispetto da parte del commissario giudiziale del termine previsto dall'art. 172 della legge fallimentare per il deposito della relazione, chiedendo il differimento dell'udienza per adeguato esame della documentazione, e per criticare il contenuto della relazione contestando la ritenuta sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'amministrazione controllata, con istanza conclusiva di revoca della procedura e di dichiarazione del fallimento della Burro Lago Monate s.p.a.. Il Giudice delegato, disattesa l'eccezione pregiudiziale come sopra formulata sul rilievo della mancanza di interesse dei creditori privilegiati, ha dichiarato approvata, per essere state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 189 legge fallimentare, la proposta di amministrazione controllata della Burro Lago Monate s.p.a. Contro il provvedimento del giudice delegato Arioli Bortolo e Migli Gian Piero hanno proposto, il 22 novembre 1994, reclamo ai sensi dell'art. 190 comma secondo legge fallimentare, al Tribunale di Varese, il quale, con decreto 16/27 gennaio 1995, ha dichiarato inammissibile il reclamo stesso.
Avverso il decreto del Tribunale insorgono Arioli Bortolo e Migli Gian Pietro col presente ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo intitolato a "carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione, omesso esame e motivazione circa più punti decisivi prospettati dai reclamanti;
violazione e falsa applicazione degli art. 189 e 190 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e dell'art. 3 Costituzione, nonché degli art. 172, 187, 188 e 192 comma terzo R.D. 16 marzo 1942 n. 267". La Burro Lago Monate s.p.a. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Del ricorso come sopra proposto deve essere riconosciuta l'ammissibilità, in dissenso dall'avviso espresso dal rappresentante del Pubblico Ministero, e in adesione invece alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha altra volta affermato che "in tema di amministrazione controllata il decreto del giudice delegato previsto dall'art. 190 legge fallimentare, pur se letteralmente limitato da detta norma alla nomina del comitato dei creditori, può avere ad oggetto un più ampio controllo dei presupposti di detta procedura, con la conseguenza che in tal caso il provvedimento del Tribunale sul reclamo contro di esso proposto, assumendo carattere decisorio, è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost. essendo ad esso attribuito carattere di definitività dalla norma citata" (Cass. 2101/1992). Sotto diverso profilo, e con specifico riferimento ai limiti di deducibilità che caratterizzano il ricorso straordinario di cui trattasi, deve darsi atto, altresì, dell'ammissibilità del ricorso, col quale si prospetta il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta esclusione della legittimazione al reclamo dei creditori muniti di prelazione in quanto tali non aventi titolo a partecipare alla votazione.
Peraltro, risulta dalla documentazione ritualmente prodotta ai sensi dell'art. 372 C.P.C. che la Burro Lago Monate s.p.a. è stata, con decreto del Tribunale di Varese 20 maggio 1996, ammessa alla procedura di concordato preventivo, e che la proposta di concordato è stata approvata dai creditori. La procedura di amministrazione controllata ha cosi esaurito definitivamente il suo corso. Della procedura di concordato preventivo possono, infatti, prospettarsi due sviluppi possibili: l'evoluzione fisiologica verso l'omologazione e l'esecuzione del concordato, ovvero la consecuzione di una dichiarazione di fallimento ove venga in essere alcuna delle infauste ipotesi al riguardo previste dalla legge; è comunque da escludere la configurabilità di una regressione dalla procedura di concordato a quella di amministrazione controllata.
Si verifica, per tal modo, una situazione di intervenuta cessazione della materia del contendere, per tale intendendosi quella che comporta il venir meno dell'interesse dei contendenti alla continuazione del giudizio in conseguenza del venir meno della situazione giuridica suscettibile di subire l'incidenza della decisione sul conflitto di interessi insorto tra le parti ma non più attuale, che come tale va dichiarata, officiosamente, nella presente sede di legittimità. Nessun provvedimento occorre emettere in ordine all'onere delle spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
la Corte
dichiara cessata la materia del contendere in ordine a quanto forma oggetto del ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 8 Luglio 1998