Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7399 - pubb. 04/07/2012

Mancata annotazione di un prelievo sul libretto di deposito

ABF Roma, 06 Settembre 2010, n. 882. Est. Ruperto.


Deposito bancario - Libretto di deposito a risparmio - Mancata annotazione di un prelievo sul libretto - Onere della prova - Presunzioni.



Ai sensi dell’art.1835 c.c. le annotazioni sul libretto fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Mancando l’annotazione di un prelievo sul libretto, la prova che lo stesso è avvenuto deve essere fornita dalla banca, posto che la posizione contraria è assistita da una presunzione iuris tantum. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)


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