Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7452 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. III, 21 Ottobre 2005, n. 20350. Est. Travaglino.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale - Nozione - Società in amministrazione straordinaria rivestente la qualità di conduttrice - Controversia proposta dal locatore per ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni - Competenza funzionale del tribunale fallimentare - Inerenza alla sola domanda risarcitoria - Domanda di risoluzione - Devoluzione al giudice ordinariamente competente.



Per azioni che derivano dal fallimento, a norma dell'art. 24 della cosiddetta legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), debbono intendersi - con principio estensibile anche alla procedura di amministrazione straordinaria (attesane la indiscutibile omogeneità di "ratio" sotto il profilo della tutela della "par condicio") - non soltanto quelle che traggono origine dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito e che, per la sopravvenienza del fallimento, sono sottoposte ad una speciale disciplina, con la conseguenza che deve essere affermata la competenza del tribunale fallimentare ogni qual volta l'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa. Pertanto, con riferimento alla controversia instaurata dal locatore, nei confronti della curatela del fallimento del conduttore, per denunciare l'inadempimento di detta curatela (e del corrispondente commissario nel caso dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria) subentrata nel rapporto locatizio ed ottenere la risoluzione del rapporto, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, la competenza funzionale e inderogabile del tribunale fallimentare deve essere affermata limitatamente alla domanda risarcitoria, che ha ad oggetto un credito verso la massa, mentre la domanda principale di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento resta disciplinata dalle ordinarie regole di competenza, in quanto esula dalle previsioni dell'art. 24 della cosiddetta legge fallimentare, e non è soggetta alla "vis attractiva" della competenza sulla domanda accessoria, con la conseguenza che deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo in cui si trovi l'immobile locato, al quale resta devoluto anche l'esame di tutte le eccezioni formulate dall'intimato in ordine alla validità del titolo ed alla prosecuzione del rapporto da parte del fallimento (ovvero dell'amministrazione straordinaria) del conduttore. (massima ufficiale)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:


ORDINANZA
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
GE GRUPPO ELDO SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Dott. Francesco Serao, Avv. Roberto Marraffa ed Avv. Giovanni Bruno, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 61, presso lo studio dell'avvocato CATALDO SCARPELLO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARRAFFA Roberto, GIOVANNI BRUNO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SC SRL;
- intimato -
Tribunale di ROMA, depositato il 26/09/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 15/06/2005 dal Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Scardaccione EDUARDO che ha chiesto si dichiari la competenza del Tribunale fallimentare di Roma nella controversia innanzi indicata ed adotti consequenziali provvedimenti di legge.
LA CORTE
Letto il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla "GRUPPO ELDO SPA", in amministrazione straordinaria, avverso l'ordinanza del 24/09/2003 pronunciata dal tribunale ordinario di Roma che - in relazione a procedura di licenza di sfratto per morosità e citazione per la convalida e conseguente condanna al risarcimento dei danni e alle spese introdotta nei confronti della ricorrente dalla s.r.l. SC -, ha convalidato la licenza, ha fissato la data del rilascio dell'immobile, ha rimesso, infine, le parti dinanzi a sè per il prosieguo del giudizio;
Ritenuto che il proposto gravame - fondato sulla pretesa competenza funzionale del tribunale fallimentare di Roma, atteso che, dal momento della dichiarazione dello stato di insolvenza, tale competenza risulterebbe senz'altro predicabile "in ordine a tutte le azioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 270/1999, in quanto destinate ad incidere sull'esecuzione della procedura e sui diritti dei creditori" - risulta infondato, alla luce del principio di diritto, già affermato da questa Corte (Cass. 25/07/1997, n. 6976) con riferimento alla procedura fallimentare (ma estensibile anche a quella di amministrazione straordinaria, attesane la indiscutibile omogeneità di ratio sotto il profilo della tutela della par condicio) secondo il quale il sintagma "azioni che derivano dal fallimento", a norma dell'art. 24 legge fall., deve ritenersi riferibile non soltanto a quelle che traggono origine dallo stato di dissesto, ma a tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito o che, per la sopravvivenza del fallimento, sono sottoposte a una speciale disciplina, con la conseguenza che deve essere affermata la competenza del tribunale fallimentare ogni guai volta l'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa, ma con l'ulteriore conseguenza per cui, con riguardo alla controversia instaurata dal locatore, nei confronti della curatela del fallimento del conduttore, per denunciare l'inadempienza di detta curatela subentrata nel rapporto locatizio ed ottenere la risoluzione del rapporto, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, la competenza funzionale e inderogabile del tribunale fallimentare dev'essere affermata limitatamente alla domanda risarcitoria che ha ad oggetto un credito verso la massa, mentre la domanda principale di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento resta disciplinata dalle ordinarie regole di competenza, in quanto esula dalle previsioni dell'art. 24 legge fall., e non è soggetta alla "vis attractiva" della competenza sulla domanda accessoria, e deve essere proposta dinanzi al pretore (rectius, tribunale) del luogo in cui si trovi l'immobile locato, al quale resta devoluto anche l'esame di tutte le eccezioni proposte dall'intimato in ordine alla validità del titolo ed alla prosecuzione del rapporto da parte del fallimento del conduttore, (in senso conforme, cfr. Cass. 2144/1987);
Ritenuto che non si ravvisano validi motivi per discostarsi da tale orientamento, che questo Collegio ritiene di condividere e di far proprio, di talché il ricorso va senz'altro rigettato, con conseguente declaratoria della competenza del tribunale ordinario di Roma (mentre nulla è a provvedersi in ordine alle spese, non avendo la srl SC svolto attività difensiva di memoria).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del tribunale ordinario di Roma. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2005