Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7454 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 17 Febbraio 2009, n. 3769. Pres., est. Plenteda.


Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Provvedimento della corte d'appello sul reclamo avverso il decreto del tribunale che dichiara il fallimento - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Difetto delle condizioni per l'ammissione alla procedura - Dichiarazione di fallimento da parte del tribunale - Reclamo - Decreto di rigetto della corte d'appello - Natura - Decisorietà e definitività - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione ex art.111 Cost. - Ammissibilità.



Il provvedimento con cui la corte di appello provvede, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 270 del 1999, sul reclamo avverso il decreto del tribunale che, ai sensi dell'art. 30 del medesimo d.lgs., dichiara il fallimento in alternativa alla apertura della procedura di amministrazione straordinaria, è ricorribile per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., avendo carattere decisorio, in quanto incide sul diritto soggettivo dell'imprenditore alla regolazione dell'insolvenza secondo i tempi, le forme e le modalità di cui alla legge speciale per le grandi imprese, ed avendo altresì carattere definitivo, in quanto il corso della procedura, in difetto di impugnazione, non è ritrattabile. (massima ufficiale)


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