Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7736 - pubb. 05/09/2012

Decreto ingiuntivo definitivo e inesigibilità parziale degli interessi che superano la soglia dell’usura; C.M.S., determinazione del tasso usurario, calcolo del TEGM e del TEG

Tribunale Pordenone, 07 Marzo 2012. Est. Petrucco Toffolo.


Credito derivante da rapporto bancario - Decreto ingiuntivo definitivo - Interessi superiori ai tassi soglia antiusura - Debenza degli interessi nei limiti della soglia.

Rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo del tasso effettivo globale medio praticato (TEG) - Sussistenza.

Comparabilità del TEG comprensivo di CMS con il TEGM rilevato dalla Banca d’Italia senza CMS - Sussistenza.



Con riferimento a posizioni creditorie oggetto di decreti ingiuntivi definitivi, non potendo più essere proposte questioni relative alla nullità dei contratti o di clausole dei medesimi per la preclusione che deriva dal giudicato, gli interessi non potranno comunque essere pretesi, in particolare in sede esecutiva, se non in misura coincidente (al massimo) con la soglia prevista: si verifica, in conclusione, una inesigibilità parziale (e conseguente inesecutabilità parziale) degli interessi, nella parte (e solo nella parte) in cui vi è superamento della soglia. (Francesco Petrucco Toffolo) (riproduzione riservata)

In tema di usura, ai fini della valutazione dell’eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale medio (TEG) praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l’utilizzo del credito avviene in modo variabile. Il chiaro tenore letterale dell’art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo legato all’erogazione del credito, che ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. (Francesco Petrucco Toffolo) (riproduzione riservata)

L’ammontare della c.m.s., che – prima del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (art. 2 bis, comma 1) convertito nella legge 28.1.2009 n. 2 - non trova(va) spazio nel TEGM pubblicato nei decreti ministeriali, deve (doveva) necessariamente essere ricompreso nel margine di scostamento concesso al TEG praticato dall’intermediario rispetto al TEGM calcolato dalla Banca d’Italia: rilevato il valore medio di mercato del costo del credito, ogni incremento di costo, quale che sia la natura o il titolo a cui viene imputato, deve, pena l’emergere di un profilo patologico in termini di usurarietà, essere compreso nel margine del 50% stabilito dalla legge; appare conseguente e coerente: a) che, nella rilevazione operata dalla Banca d’Italia la stessa non fosse ricompresa nel calcolo del TEGM; b) che, al contrario, la c.m.s. applicata sia ricompresa nello specifico calcolo del TEG da porre a confronto con la soglia d’usura. (Francesco Petrucco Toffolo) (riproduzione riservata)


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