Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9781 - pubb. 05/12/2013

Ricorso per ingiunzione e certificazione ex art. 50 TUB; commissione di massimo scoperto e ius variandi

Tribunale Chieti, 22 Ottobre 2013. Est. Luciotti.


Ricorso per decreto ingiuntivo – Certificazione ex art. 50 TUB – Ammissibilità.

Commissione massimo scoperto quale corrispettivo per l’utilizzo da parte del debitore di importi superiori al credito a sua disposizione – Legittimità.

Ius variandi – Modifica unilaterale delle condizioni previste nei contratti – Sottoscrizione della relativa clausola ex art. 117 c. 5 d.legisl. 385/93 e comunicazione delle variazioni ai sensi dell’art. 118 c. 1 d.legisl. 385/93 – Ammissibilità.



L’estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della Banca opposta, contenente la dichiarazione che il credito è vero e liquido, ovverosia il documento ex art. 50 TUB, è cosa diversa dall’estratto di saldaconto di cui all’art. 102 L. 7.3.1938 n. 141 che limita il valore probatorio di tale documento al procedimento monitorio, potendo assumere rilievo nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo solo come documento indiziario, la cui portata è limitatamente apprezzata dal Giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi, mentre l’estratto conto vero e proprio, di cui all’art. 50 del d.legisl. 385/93, ha l’efficacia probatoria prevista dall’art. 1832 c.c. (cfr. Cass. 19.3.2009 n. 6705 e Cass. 28.5.2009 n. 12509.). (Ernestina De Medio) (riproduzione riservata)

La commissione di massimo scoperto - definita dalla Corte di cassazione come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista a prescindere dall’effettivo utilizzo degli stessi - determina un incremento del tasso di interesse praticato, ma ciò non implica che essa sia priva di causa, specie se costituente corrispettivo per l’utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione. (Ernestina De Medio) (riproduzione riservata)

Invero l’obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso, per l’apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, può essere considerata sorretta da causa lecita, in quanto, appunto, remunerazione correlata all’obbligo, a carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all’ammontare dell’utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente. (Ernestina De Medio) (riproduzione riservata)

Lo ius variandi permette alle banche di modificare unilateralmente le condizioni previamente stabilite nei contratti di durata con soggetti terzi, a condizione che il cliente abbia sottoscritto la relativa clausola vessatoria (art. 117 c. 5 decr. Legisl. 385/1993) e che le variazioni vengano comunicate a tale soggetto nei modi e nei termini stabiliti dal CICR (art. 118 co. 1, decr. Legisl. 385/1993). (Ernestina De Medio) (riproduzione riservata)

L’attuale comma 2 dell’art. 118 TUB, sostituito dall’art. 4 del decr. Legisl. 13.8.2010 n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell’art. 6 decr. Legisl. citato, in attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, prevede ora che “qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “proposta di modifica unilaterale del contratto” con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.” (Ernestina De Medio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Ernestina De Medio


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