Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11472 - pubb. 29/10/2014
Prevalenza della procedura concorsuale sulla espropriazione individuale per credito fondiario
Tribunale Rimini, 15 Settembre 2014. Est. Maria Antonietta Ricci.
Fallimento - Pendenza di esecuzione individuale per credito fondiario - Prevalenza della procedura concorsuale - Concorso formale e sostanziale ex articolo 52 L.F.
In tema di credito fondiario, la contemporanea pendenza tra procedura di espropriazione individuale e procedura esecutiva in sede fallimentare va risolta alla stregua del principio della prevalenza della procedura concorsuale al fine di garantire nel riguardo di tutti i creditori il rispetto delle regole del concorso formale e sostanziale ai sensi dell’art. 52 l. fall., regole cui anche il creditore fondiario è oggi assoggettato per espressa previsione di legge; ne deriva che il privilegio processuale di cui gode il creditore fondiario non lo esonera dalla soggezione alle regole del concorso per quanto riguarda l’accertamento del proprio credito e le modalità di riparto finale, pur garantendo di avvalersi delle modalità di liquidazione e dei tempi della procedura esecutiva individuale, modalità e tempi che, con la nuova formulazione dell’art. 107 l. fall., possono essere oggetto di scelta discrezionale e strategica da parte del curatore che ha facoltà di proseguire la procedura individuale già avviata, ovvero di dare la priorità alla procedura fallimentare se ritiene prevedibile la maggiore rapidità o maggiore proficuità per il concorso della liquidazione svolta in sede fallimentare, in base al c.d. principio della priorità della procedura più conveniente. (Astorre Mancini)
Massimario Ragionato
Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini
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