Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12426 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Napoli Nord, 25 Febbraio 2015. .


Concordato preventivo - Rinuncia alla domanda - Ammissibilità fino alla chiusura della procedura - Limiti - Abuso del diritto



Il ricorrente, tanto nell'ipotesi di deposito contestuale della proposta e del piano, quanto nel caso di concordato cd. con riserva, può rinunciare liberamente alla domanda di concordato preventivo fino alla chiusura della procedura (ossia sino al decreto di omologa). L'esercizio di tale facoltà, così come per qualsiasi diritto soggettivo, trova però un limite nell'istituto di carattere generale dell'abuso del diritto, il quale si concretizza in tutti quei casi in cui "il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti" (Cass. 20106/2009). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato