Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12438 - pubb. 01/07/2010

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Appello Genova, 20 Novembre 2011. .


Concordato preventivo - Presentazione di nuova proposta - Improcedibilità di precedente proposta - Possibilità di reiterare la prima proposta - Ammissibilità - Conclusione del procedimento di cui all'articolo 162, comma 2 L.F. - Necessità.



Nell'ipotesi in cui la presentazione di una nuova proposta di concordato comporti l'improcedibilità di una precedente proposta, non può escludersi in linea generale la possibilità di reiterare la prima proposta qualora la successiva venga dichiarata inammissibile. La possibilità di reiterare la prima domanda sarà tuttavia consentita qualora non venga dichiarato il fallimento all'esito del procedimento di cui all'articolo 162, comma 2, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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