Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12704 - pubb. 01/07/2010
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Tribunale Bergamo, 12 Febbraio 2015. .
Concordato preventivo - Omologazione - Accantonamenti - Presupposti - Valutazione incidentale del giudice delegato - Criteri - Rilevanza dell'istruttoria esperita nella causa di merito promossa dal creditore disconosciuto
In linea generale, va rilevato che il tribunale, quando omologa un concordato, ha il potere di quantificare gli accantonamenti, ma anche di non prescriverli, ove reputi che il credito o i crediti contestati non siano esistenti, poiché, in caso contrario, sarebbe sufficiente qualunque pretesa da parte di un qualsivoglia soggetto, anche la più sconclusionata, per paralizzare l’esecuzione di un concordato che sia stato omologato. Ne consegue che l’accantonamento va eseguito solo se vi sono fondate ragioni di ritenere che il credito non riconosciuto dagli organi della procedura possa cristallizzarsi in una successiva pronuncia (definitiva) di un giudice ordinario e tale valutazione incidentale in merito alla sussistenza del credito può senz’altro essere sufficiente per decidere di non disporre l’accantonamento o di revocarlo. Il criterio guida che deve, infatti, orientare detta valutazione incidentale è quello imperniato sulla necessità o sull’opportunità di un’attività istruttoria intesa ad accertare l’esistenza del credito contestato, quell'attività istruttoria che soltanto il giudice della causa ordinaria esperita dal creditore disconosciuto, o della causa potenzialmente esperibile da quest’ultimo, può svolgere, a differenza degli organi della procedura concordataria. Ciò significa che, qualora detta attività istruttoria non fosse necessaria, il giudice della procedura concorsuale è nelle condizioni di decidere di escludere eventuali accantonamenti, al momento dell’omologazione, ove sia convinto dell’assenza dei presupposti dei diritti di credito vantati da soggetti non compresi nello stato passivo elaborato dal commissario giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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