Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13579 - pubb. 28/10/2015

L'apporto al concordato di beni immobili dei soci illimitatamente responsabili non coinvolge i soci nella procedura, che riguarda la sola società, e va quindi qualificato come finanza esterna

Tribunale Rimini, 18 Giugno 2015. Est. Rossino.


Concordato preventivo – Soci illimitatamente responsabili – Efficacia remissoria del concordato con riferimento ai soli debiti sociali – Sussistenza – Apporto al concordato di beni immobili personali dei soci – Estraneità dei soci alla procedura – Qualificazione come finanza esterna – Ammissibilità



In relazione ad una proposta di concordato presentata da società in nome collettivo, l’apporto di liquidità ottenibile dalla vendita di immobili messi a disposizione dei soci illimitatamente responsabili deve intendersi come ‘finanza esterna’, considerato che l’art. 184 l. fall. - che estende a detti soci l’efficacia remissoria del concordato preventivo – si riferisce ai debiti sociali, nel senso che il pagamento della percentuale concordataria ha effetto liberatorio nei loro confronti, senza con ciò determinare l’estensione della procedura al patrimonio dei soci, che resta estraneo ad essa (v. Tribunale di Rovigo 8 luglio 2014; Cass. 30 agosto 2001 n. 11343). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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