Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14226 - pubb. 19/02/2016

La modifica sostanziale del piano concordatario, ancorchè a seguito del recepimento dei rilievi del commissario giudiziale, comporta sempre il deposito di una relazione integrativa dell’attestatore

Tribunale Forlì, 04 Dicembre 2015. Pres., est. Pazzi.


Concordato preventivo – Adunanza dei creditori – Variazione del piano concordatario – Modifiche che comportano la rettifica dell’attivo e del passivo – Aggiornamento della attestazione – Necessità – Sufficienza dei rilievi effettuati dal Commissario Giudiziale ai fini della veridicità dei dati e fattibilità del piano – Esclusione

Concordato preventivo – Regola del pagamento del 20% dell'ammontare dei crediti chirografari – Valenza quale criterio interpretativo della disciplina previgente – Esclusione



Ove in sede di adunanza dei creditori il debitore proponga una modifica sostanziale del piano, facendo propri i rilievi del commissario giudiziale e quindi rettificando parzialmente i dati contabili dell’attivo e riformulando l'intero passivo (con degradazione in chirografo di un grado di creditori privilegiati), la nuova proposta deve ritenersi inammissibile quando non accompagnata dal deposito di una relazione integrativa di quella già depositata ai sensi dell'articolo 161, 3° c., l. fall.

Il carattere sostanziale della modifica deve infatti essere individuato non tanto facendo ricorso a categorie di carattere processual-civilistico (quali l’emendatio e la mutatio libelli), ma piuttosto andando a verificare se la variazione apportata comprometta la correlazione tra l'idoneità informativa delle verifiche e dei giudizi in precedenza effettuati dall’attestatore e la nuova consistenza del piano e della proposta.

E’ compito dell’attestatore, quale figura di garanzia della genuinità e dell’affidabilità dei piani di risanamento concorsuali, integrare la propria relazione ogni volta in cui muti l’oggetto del concordato, senza che possano a ciò supplire le indagini compiute dal Commissario Giudiziale, che all’interno della relazione di cui all’ art. 172 l. fall. si limita a illustrare e criticare il piano e la proposta concordataria al fine di completare il novero delle informazioni offerte alla massa dei creditori per esercitare un voto informato e consapevole, ma non attesta alcunchè in merito alla veridicità dei dati forniti dall’imprenditore e alla fattibilità del piano. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Il nuovo disposto dell'art. 160, ultimo comma, l. fall., che prevede che la proposta di concordato, qualora non sia riconducibile al disposto dell' art. 186-bis l. fall., debba assicurare il pagamento di almeno il 20% dell' ammontare dei crediti chirografari, riguarda solamente i procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione 6 agosto 2015 n. 132 e non può quindi essere applicata a procedure di concordato avviate prima (nella specie, con ricorso di concordato “pieno” depositato il 18 febbraio 2015).
La nuova regolamentazione non può essere nemmeno utilizzata per una diversa interpretazione della disciplina previgente, al fine di introdurre ora soglie minime di soddisfazione da applicarsi nelle procedure concordatarie iniziate sotto il vigore della normativa anteriore, atteso che una simile operazione, oltre a violare il generale principio previsto dall' art. 11 delle preleggi, costituirebbe una chiara violazione delle disposizioni transitorie contenute nella recente novella.

(Fattispecie relativa a opposizione all’omologazione di concordato preventivo prevedente una percentuale di soddisfazione per i creditori privilegiati degradati per incapienza dell' attivo pari al 2,7%, con rigetto dell’eccezione di carenza di causa del concordato). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini - Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
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