Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14809 - pubb. 01/07/2010

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Appello Firenze, 07 Aprile 2016. .


Accordo di ristrutturazione dei debiti - Effetti sui rapporti pendenti - Esclusione - Effetti limitati ai creditori aderenti fatta eccezione per il termine generale di moratoria - Autonomia privata - Valutazione del giudice - Oggetto - Superamento della crisi d'impresa



Gli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti non incidono sui rapporti pendenti e non coinvolgono la massa dei creditori in quanto tale, ovvero non si riverberano erga omnes, ma restano limitati ai creditori aderenti, fatta eccezione per la previsione di un modesto termine generale di moratoria: in particolare, siccome l'accordo deve consentire il pagamento integrale dei creditori estranei entro un certo termine, la legge inibisce momentaneamente le azioni cautelari ed esecutive, sospende il decorso delle prescrizioni ed evita le decadenze che si sarebbero nel frattempo verificate. Vigente il principio dell'autonomia privata, questo è l'unico aspetto coinvolgente i terzi di cui dovrebbe preoccuparsi il giudice nel concedere l'omologazione, mentre, negandola, egli impedisce l'esplicarsi degli effetti negoziali in capo a coloro che li hanno sottoscritti. La profonda asimmetria che viene in tal modo a manifestarsi sui fronti contrapposti degli interessi in gioco non può che indurre a guardare con estremo favore l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, non tanto per acritico ossequio al dogma della volontà negoziale, quanto perché lo strumento, evitando in radice l'impiego di costosi rimedi concorsuali, porta in dote un risultato di grande importanza collettiva: il superamento della crisi d'impresa, se non addirittura la rimozione dello stato d'insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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