Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15535 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione civile, sez. I, 08 Settembre 1986, n. 5476. Est. Battimelli.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Decreto di chiusura - In genere - Provvedimento del tribunale - Ordine di deposito di somme di denaro a garanzia di futuri crediti di imposta - Inesistenza giuridica - Idoneità al passaggio in giudicato - Esclusione
Va considerato giuridicamente inesistente per assoluta carenza di potere (ed è perciò insuscettibile di passare in giudicato) il provvedimento del tribunale fallimentare che, all'atto della chiusura del fallimento, disponga il deposito di somme a garanzia di futuri crediti di imposta, in quanto la chiusura del fallimento comporta la decadenza degli organi fallimentari e la cessazione degli effetti della procedura sul patrimonio del debitore tornato in bonis. ( Conf 1984/85, mass n 439896). (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Chiusura del fallimento e deposito di somme a garanzia di futuri crediti di imposta
- ∙ Chiusura del fallimento e deposito di somme di danaro a garanzia di futuri crediti di imposta
- ∙ Chiusura del fallimento e decadenza degli organi fallimentari
- ∙ Chiusura del fallimento, decadenza degli organi fallimentari e cessazione degli effetti della procedura sul patrimonio del debitore tornato in bonis