Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15904 - pubb. 06/10/2016
Destinatario della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 283, comma 2, c.p.c. e termine ultimo per la condanna
Tribunale Verona, 16 Giugno 2016. Est. Vaccari.
Natura pubblicistica della sanzione pecuniaria di cui all’art. 283, comma II, c.p.c – Sussiste – Conseguenze
Condanna ai sensi dell’art. 283, comma 2, c.p.c. – Sua emissione in sede di decisione – Ammissibilità
Il destinatario della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 283, comma II, c.p.c., data la natura pubblicistica di essa, va individuato nella amministrazione della giustizia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, sebbene normalmente possa essere adottata con ordinanza revocabile, a fortiori può essere pronunciata con la stessa sentenza che definisce il giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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