Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17411 - pubb. 06/06/2017

Forma della revoca della designazione, ai sensi dell’art. 1920 c.c., del beneficiario di una polizza vita

Tribunale Verona, 15 Novembre 2016. Est. Vaccari.


Assicurazione a favore di un terzo – Successiva disposizione testamentaria in favore di soggetto diverso dal beneficiario della polizza – Significato di revoca tacita della designazione del beneficiario della polizza – Esclusione



La modifica di una precedente designazione a beneficiario di una polizza assicurativa a favore di terzo deve essere non tanto esplicita quanto inequivoca e può quindi consistere in iniziative dello stesso contraente che incidono sulla permanenza del contratto, quali il mancato pagamento dei premi, il recesso o il riscatto, ma nessuna di queste ipotesi si è verificata nel caso di specie.

Non si ravvisano ostacoli nemmeno a che la revoca sia contenuta nel testamento del sottoscrittore della polizza, purchè essa sia esplicita, o perlomeno costituisca manifestazione di una volontà di segno chiaramente contrario a quella espressa nel contatto di assicurazione e può quindi consistere, ad esempio, nella attribuzione in sede testamentaria delle somme oggetto della polizza ad un determinato soggetto (nel caso esaminato nella pronuncia massimata è stato escluso che potesse integrare una revoca tacita della designazione quale beneficiario di una polizza vita delle disposizioni testamentarie con le quali ad esso erano stati attribuiti i terreni agricoli e i beni mobili registrati destinati all’attività agricola, mentre alla attrice era stati attribuiti la casa coniugale, i beni mobili registrati diversi da quelli destinati all’attività agricola nonché “il resto del patrimonio mobiliare, compreso il denaro e gli investimenti bancari e non solo”). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale