Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18680 - pubb. 21/12/2017
Il fatto oggettivo dalla continuità aziendale, diretta o indiretta, è ciò che consente di inquadrare la fattispecie nella previsione dell’art. 186-bis l.f.
Tribunale Rimini, 09 Novembre 2017. Pres., est. Rossella Talia.
Concordato preventivo - Continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. - Elemento qualificante della tipologia di concordato - Prosecuzione oggettiva dell'attività - Sufficienza
Elemento qualificante del concordato in continuità - con conseguente applicazione, oltre che della disciplina generale di cui agli artt. 160 ss. L. Fall., dello statuto tipico di cui agli art. 186 bis ss. e’ -secondo l’orientamento condiviso dal Collegio che appare peraltro in linea con i principi fissati n ella legge 19 ottobre 2017 n. 155, di “Delega al Governo per la riforma delle discipline dalla crisi di impresa e dell’insolvenza -”, l’elemento ‘oggettivo’ della previsione, nella proposta concordataria, della prosecuzione dell’attività di impresa, vuoi direttamente da parte del debitore, vuoi attraverso il meccanismo dell'affitto di azienda, finalizzato alla successiva cessione all'affittuaria o anche alla retrocessione al debitore dell’impresa risanata, o ancora, come pure testualmente previsto “attraverso il conferimento dell’azienda in una o più società anche di nuova costituzione” (in tal senso Tribunale di Rimini 1° dicembre 2016, su www.ilcaso.it; Tribunale di Como 9 febbraio 2017, in www.ilfallimentarista.it). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
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