Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18837 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ravenna, 15 Gennaio 2018. .


Concordato preventivo – Continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. – Qualificazione – Criterio della prevalenza dei flussi destinati ai creditori – Rilevanza – Accoglimento di detto criterio nelle recenti norme di diritto positivo – Sussistenza



In ossequio al criterio della prevalenza, il concordato va qualificato in continuità aziendale ex art. 186 bis l.fall. ogniqualvolta, alla stregua di una comparazione quantitativa fra le fonti del soddisfacimento destinato ai creditori concordatari, detto soddisfacimento deriva in massima parte dai flussi finanziari prodotti dalla continuità aziendale, piuttosto che dalle più limitate risorse ottenute attraverso la cessione di cespiti non strategici.
In tal senso non può non rilevarsi come la recentissima L. 19 ottobre 2017, n. 155, recante delega al governo per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza, preveda all’art. 6 lett. i) n. 2 una direttiva in ordine all’accoglimento della teoria della prevalenza riguardo la qualificazione del concordato in continuità (richiedendo cioè che nei concordati di carattere misto il soddisfacimento dei creditori derivi in via maggioritaria proprio dai flussi generati dalla prosecuzione dell’attività caratteristica).
Pur non essendo ancora stati emanati i rispettivi decreti delegati attuativi, tali principi già costituiscono legge dello Stato e ben possono essere richiamati quale dato positivo nella indagine ermeneutica delle disposizioni attualmente vigenti. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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